Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 29 aprile 2010 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato C.V. colpevole del reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minorenne limitatamente al periodo da luglio fino al settembre 2002; lo proscioglieva invece dalla stessa accusa limitatamente al periodo da maggio a ottobre 2001 per prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Contro la sentenza ricorre l’imputato, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione:

– sulla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della moglie D. T.P., persona offesa dal reato;

– sull’esistenza dello stato di bisogno della moglie, che percepiva una retribuzione per lavoro dipendente;

– sull’adempimento dell’obbligazione verso il figlio, perchè, durante l’estate, lo teneva con sè provvedendo personalmente al suo sostentamento.

Denuncia altresì mancata assunzione di prova decisiva, per essere stata respinta la richiesta di disporre perizia grafica per accertare la genuinità della firma, disconosciuta dalla moglie, che appare in calce ad una quietanza di pagamento della rata di mantenimento del mese di (OMISSIS). p.2. Preliminarmente si osserva che anche per il reato residuo, la cui permanenza è cessata nel mese di settembre 2002, è sopravvenuta la prescrizione e, quindi, deve esserne dichiarata l’estinzione per tale causa.

Ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., devono però essere confermate le statuizioni civili sul risarcimento del danno, perchè l’accertamento di responsabilità risultante dalla sentenza impugnata resiste alle censure proposte dal ricorrente.

Infatti i motivi di ricorso ripropongono questione di fatto sulle quali il giudice d’appello si è espresso con motivazione adeguata, che non evidenzia profili di manifesta illogicità. Ha valutato la credibilità delle dichiarazioni rese dalla D.T., apprezzandone la coerenza, costanza e assenza di rancore. Ha ritenuto che gli scarsi proventi da lei percepiti come retribuzione di un lavoro svolto "in nero" fossero insufficienti ad assicurarle il minimo per vivere. Ha infine accertato che il figlio minorenne, nelle estati 2001 e 2002, aveva convissuto con il padre solo per brevi periodi cosicchè costui avrebbe dovuto continuare a versare alla madre il denaro necessario per il suo sostentamento.

Infondato è poi il motivo concernente la mancata assunzione di perizia grafica, atteso che il giudice a quo ha adeguatamente spiegato la ragione per cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non era necessaria per la decisione.

Pertanto, accertati lo stato di bisogno dei familiari, la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza e la volontarietà dell’inadempimento, va confermata, agli effetti civili, la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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