T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3618 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno partecipato con riserva ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005.

Al termine di tale corso, e previo superamento di un esame finale, hanno conseguito l’idoneità all’ insegnamento.

Gli stessi docenti hanno presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento indette col D.M. 42/09, dichiarando di aver conseguito l’abilitazione ex D.M. 21/05 con riserva.

Il predetto DM n. 42/09, adottato in data 08/04/2009 e pubblicato in data 10/04/2009, regolante l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, all’art. 8, comma 2, letto a), prevede la possibilità per i docenti di cui alla legge n. 14/09, art. 36 comma 1 bis, di chiedere lo scioglimento della riserva ed di inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, lo stesso decreto, prevede tale possibilità, solo per i docenti che hanno partecipato ai corsi speciali abilitanti indetti con D.M. 85/05 e non anche per coloro che hanno partecipato alla procedura abilitante indetta con D.M. 21/05.

Avverso tale previsione, i ricorrenti hanno presentato il ricorso in esame impugnando in particolare il Decreto Ministeriale n. 42, adottato in data 08/04/2009, pubblicato in data 10/04/2009, regolante l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte in cui, all’art. 8, comma 2, lett. a), nel prevedere la possibilità, ai sensi all’art.36, comma 1 bis della legge n.14/09, di chiedere lo scioglimento della riserva per i docenti "già inscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005", non prevede analoga possibilità anche per i docenti che anno conseguito l’abilitazione con riserva, ai sensi del D.M. 21/05 e deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTI. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO or POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTI. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA or AFFIDAMENTO E PRESUNZIONE DI CORRETTEZZA DELL’ AZIONE AMMINISTRATIVA.

In data 18 giugno 2009, questa Sezione, con Ord.za n. 2810/09, ha respinto !’incidentale domanda cautelare, presentata contestualmente al ricorso.

Avverso tale Ord.za, i ricorrenti hanno proposto appello in Consiglio di Stato, contrassegnato dal n. di r.g. 5666/09, il quale, con Ord.za n. 4029/09, ha accolto l’appello, adducendo la seguente motivazione: "Ritenuto che lo scioglimento della riserva e la salvezza delle abilitazioni professionali di cui all’art. 36, comma 1 bis, l. n. 14/2009, si estende anche ai docenti ammessi con riserva alla procedura abilitante ex D.M. n. 21/05, da considerare unitaria con quella disciplinata dal D.M. n. 85/05 (Ord.za n. 2522/09"

Con successivi motivi aggiunti 4.11.2009 i ricorrenti impugnano altresì le graduatorie definitive indicate in epigrafe deducendo le seguenti doglianze:

A) ILLEGITTIMIT A" PROPRIA.

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTI. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

VIOLAZIONE DELL’ORD.ZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4029/09.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009 N. 14; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICIT A’, MANIFESTA INGIUSTIZIA.

VIOLAZIONE DELL’ORD.ZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4029/09.

B) ILLEGITTIMITA" DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario che vengono riproposti.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere per effetto dello jus superveniens.

Ed invero come dichiarato dalla difesa di parte ricorrente e non contestato dall’Amministrazione resistente i ricorrenti hanno partecipato con riserva ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 ed al termine di tale corso, previo superamento di un esame, essi hanno conseguito, con riserva, l’abilitazione o l’idoneità all’ insegnamento.

Nelle more del giudizio è intervenuto lo jus superveniens di cui alla legge n.167 del 24 novembre 2009, la quale all’ art. l, comma 4 sexies, ha stabilito che" Restano validi, secondo quanto già stabilito dall’articolo 36, comma lbis, del decretolegge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ Università e della ricerca n.n del 9 febbraio 2005, ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purchè in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma lbis, del decretolegge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento".

Di conseguenza in base alla surrichiamata normativa, i docenti abilitati, con riserva, ai sensi del D.M. 21/05, hanno ottenuto lo scioglimento ex lege della riserva apposta alla propria abilitazione all’insegnamento, peraltro già acclarato dall’Amministrazione per i ricorrenti C.G. e G.F. per i quali risulta intervenuto il decreto di scioglimento della riserva dell’ abilitazione all’insegnamento (già depositato in segreteria in data 12/01/2011)ed ancora da acclarare per la ricorrente S.M.T., già inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli, da parte dell’Amministrazione, previo accertamento pregiudiziale del requisito di servizio.

In tale situazione non resta al collegio che dichiarare la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere per effetto della vanificazione della "riserva" operata recta via dal legislatore, senza altresì contare che il giudice di secondo grado(Consiglio di Stato Sezione Sesta) con ordinanza n.n. 04899/2010 nell’accogliere la misura cautelare, motivando per relationem all’ord. n.4029/2009, ha avuto modo di ribadire che "Ritenuto che lo scioglimento della riserva e la salvezza delle abilitazioni professionali di cui all’art.36, comma 1bis, l. n.14\2009, si estende anche ai docenti ammessi con riserva alla procedura ex D.M. n.21\05, da considerare unitaria con quella disciplinata dal D.M. n.85/05 (ord.VI, n.2522\09)..".

Alla stregua di quanto precede il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, con ogni effetto consequenziale, potendosi disporre la condanna alle spese di lite per complessivi euro 2000 (duemila).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ivi compresi i morivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, e condanna l’Amministrazione resistente alle spese di lite per complessivi euro 2000(duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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