Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16559

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. R.G. ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello del 30 aprile 2010, che confermava quella di primo grado emessa il 4.12.2007, che l’aveva dichiarato colpevole del delitto di ricettazione commesso l'(OMISSIS). Con unico motivo di gravame denuncia violazione della legge processuale, per avere il giudice pronunciato sentenza di condanna anzichè applicare la prescrizione già intervenuta nel luglio 2009. p.2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, essendo applicabili alla fattispecie i nuovi termini introdotti dalla L. n. 251 del 2005, la prescrizione, pur calcolando le interruzioni, è maturata l’8 luglio 2009 (a. 8 + 1/4 = a. 10), ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata, la quale, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, per tale causa.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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