T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3616 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, Assistente di Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, presenta nei termini e con le modalità previste dall’OM 247/99 domanda per partecipare alla sessione riservata d’esami per l’insegnamento di G080 Tecniche dell’incisione sostenendo le relative prove e superandole con esito positivo.

Con il provvedimento che la stessa ora impugna, in epigrafe specificato nei suoi estremi, è stata dichiarata la decadenza della istante (che alla sessione d’esami di cui trattasi era stata ammessa con riserva) da ogni diritto conseguente alla partecipazione di detta sessione riservata essendo stata ritenuta priva dei requisiti di cui all’art. 2 della suindicata O.M..

Vengono dedotti a motivi di ricorso:

I) Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 11 L. 7/8/1990 n. 241 con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché l’Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, senza comunicare all’interessata né il responsabile del procedimento né l’avvio del procedimento stesso ed inoltre non ha neanche adottato un formale provvedimento adeguatamente motivato.

II) Violazione degli artt. 2 e segg. dell’OM 274 del 20 ottobre 1999 anche con riferimento all’art. 3 della legge n. 124/99.

Poiché l’Amministrazione ha ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a partecipare alla sessione "de qua" avendo prestato servizio con assunzione a tempo indeterminato, ritiene la stessa errata tale determinazione poiché secondo quanto disposto dalla normativa vigente contenuta nella L. 124/99, tra i requisiti di partecipazione alla sessione riservata non è richiesto lo status di "precario", ma solo che gli aspiranti avessero prestato un servizio di insegnamento di almeno 360 giorni.

Fa riferimento la ricorrente alla giurisprudenza amministrativa che ritiene conforme alla sua tesi, compresa quella da ultimo intervenuta di questa Sezione (n. 15310/06 richiamata nella istanza depositata il 29/12/08 per sollecita definizione del ricorso).

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dell’Ispettorato Istruzione Artistica presso il Ministero della P.I. e del Ministero della P.I., costituitosi in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne la costituzione del contraddittorio va osservato quanto segue.

Per quanto attiene alla questione della esclusione dalla sessione riservata di abilitazione della ricorrente in quanto a servizio a tempo indeterminato, può farsi riferimento, in applicazione del quarto comma (nell’attuale disposizione) dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, a precedente di questa Sezione (TAR Lazio – Sezione III bis n. 15310 del 21/12/2006) che ha ritenuto illegittima, ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 3/5/1999 n. 124, la esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, di un docente che aveva prestato servizio a tempo indeterminato in una Accademia di Belle Arti, atteso che lo stesso articolo 3 non effettua alcuna distinzione ai fini dell’accesso a detta sessione fra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, costituendo esclusivamente una forma di reclutamento del personale docente aperta a tutti e non solo ai docenti precari.

Il ricorso va pertanto "in toto" accolto tenuto conto che l’attuale ricorrente nei cui confronti è stato adottato formale provvedimento di decadenza, rivolge la sua impugnativa anche avverso la O.M. n. 247/1999.

Si rivela infatti in ogni caso in contrasto con la stessa disposizione dell’art. 3 comma 3 della legge n. 124/1999 ogni eventuale considerabilità dei 360 giorni di servizio per l’ammissione alla stessa sessione riservata di esame solo ove prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto annulla i provvedimenti concernenti la decadenza e la esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla sessione riservata di cui trattasi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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