T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3615 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce la ricorrente, Titolare di Educazione Tecnica presso la Scuola Media A. Toscanini di Roma:

– che il 28.04.1990 inoltrava domanda intesa ad ottenere che le fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: "spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale";

– che la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Roma Cecchignola, in data 07.03.1994 esprimeva giudizio che la infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio e che la stessa infermità è ascrivibile ai fini dell’Equo Indennizzo alla Tab. A SETTIMA ctg. ma che la domanda dell’interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo.

In riferimento al decreto 24.01.1996, con il quale il Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio, l’infermità costituita da: spondilartrosi diffusa e coxatrosi bilaterale ma ha ritenuto il predetto riconoscimento ininfluente ai fini dei benefici di cui all’art. 68 – VII ed VIII comma – del D.P.R. n. 3/1957 per intempestività della domanda deduce ora i seguenti motivi di gravame:

I) Mancanza di qualsiasi motivazione in ordine alla "non tempestività" della domanda poiché dal giudizio medico legale espresso il 07.03.1994 dalla C.M.O. Roma Cecchignola non può trarsi alcun elemento di valutazione che giustifichi la declaratoria di intempestività della domanda e, parimenti, nel decreto impugnato, che richiama acriticamente il giudizio della Commissione Medica.

Rileva la difficoltà di individuare la esistenza di patologie ad andamento alterno e che richiedono approfonditi accertamenti nel caso di specie effettuati successivamente alla data del 24.01.1990 e cioè quando accertamenti radiografici approfonditi presso l’Ospedale del Bambin Gesù rivelarono le infermità e indussero la odierna ricorrente, nel termine successivo di tre mesi (aprile 1990), a presentare la domanda. Allega anche, a comprova di tanto, relazione medicolegale di medico privato e rileva che solo dopo la suindicata data ha conseguito conoscenza piena e sicura della menomazione mentre anteriormente ne aveva cognizione inesatta e largamente approssimativa.

II) Assenza di motivazione anche per quanto concerne il riconoscimento della ascrivibilità della invalidità alla VII ctg. della Tab. A mentre era riconoscibile la VI e attualmente la V ctg. in relazione allo stato avanzato della invalidazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, il ricorso, ad avviso del Collegio trova possibilità di accoglimento in considerazione che la declaratoria di tardività della domanda deve specificare il momento nel quale si ritiene intervenuta la conoscenza da parte dell’interessato della patologia menomante.

Tale principio trovasi affermato in varie decisioni della giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio II 6/12/2004 n. 14990) e prima ancora TAR Calabria – Reggio Calabria – 19/9/2002 n. 11505 "…gravando sull’amministrazione l’onere di provare la data in cui l’interessato ha acquisito tale conoscenza" ed anche TAR Basilicata 6/5/2002 n. 334.

Già affermato in giurisprudenza il precetto trovasi consacrato anche in sede normativa. Con la riforma introdotta dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 è stato prescritto che dal verbale della Commissione medica ospedaliera, oltre alle altre indicazioni, deve risultare anche la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di cui al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.

Nel caso di specie né il verbale di visita medico collegiale dell’O.M. Roma Cecchignola n. 2688/91 prot. del 7/3/1994 contiene tale indicazione limitandosi a riferire che la domanda della interessata risulta non tempestiva ai fini dell’equo indennizzo; né il Decreto del 24/1/1996 del Direttore Generale per l’Istruzione Secondaria di Primo Grado che allo stesso giudizio del Collegio medico aderisce e fa riferimento ma nulla specifica al riguardo.

Per tale ragione lo stesso provvedimento che ha riconosciuto tardiva la domanda ai fini dell’equo indennizzo è da ritenersi sotto tale profilo illegittimo e va perciò annullato.

Quanto alla iscrizione della invalidità alla VII ctg. della Tab. A anziché a categorie alla stessa VII superiore di cui la ricorrente chiede nel secondo motivo il riconoscimento, vanno fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle conseguenti Autorità al riguardo, conseguenti alla eventuale ripresa del procedimento di concessione di equo indennizzo.

Quanto alle spese relative al presente giudizio le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore della ricorrente nella complessiva misura di Euro. 1.500 (millecinquecento) comprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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