T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3614 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti insegnanti in possesso di specifiche abilitazioni per l’insegnamento impugnano le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive pubblicate e affisse all’albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce in data 10.07.2007, nella parte in cui non vengono loro assegnati punti relativi ai diplomi di perfezionamento conseguiti nel biennio 20052006.

Viene impugnato anche, per quanto occorra, il Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione 16.03.2007 nella parte in cui all’art. 3, comma 7, afferma che i titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella e nella parte in cui alla lett. C7 del D.M. n. 27 del 15.03.2007, costituente l’Allegato 2 al medesimo DDG 16.03.2007, limita la valutazione ivi prevista fino ad un massimo di tre titoli, nonché la nota 10 nella parte in cui afferma che per i titoli di cui ai punti C7 e C8 si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10.

Rappresentano di essere stati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce (già graduatorie permanenti) ai fini del conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato nelle scuole superiori di 1° e 2° grado ed evidenziano che con D.D.G. del 16.03.2007 è stata disposta l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 20072009.

Riferiscono di aver documentato sia i titoli di servizio, sia i titoli culturali conseguiti che avrebbero garantito l’incremento del punteggio posseduto da ciascuno di essi ed, in particolare, il possesso di diplomi di perfezionamento universitari di 1500 ore (corrispondenti a 60 crediti formativi universitari) conseguiti negli anni accademici 2005/06 e 2006/07 presso il For.Com Consorzio Interuniversitario e presso l’Università degli Studi di Ferrara (ricorrente Arsena).

Ritengono che in conseguenza di tale titolo il punteggio di ciascun ricorrente avrebbe dovuto essere incrementato di 3 punti per ogni titolo conseguito, nelle graduatorie di appartenenza, stante il dettato del punto C7 dell’Allegato 2 al D.D.G. 16.03.2007 che prevede espressamente: "per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnanti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di tre), sono attribuiti punti 3".

Deducono a motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7, e del punto C7 dell’Allegato 2 al Decreto Dirigenziale 16.03.2007. Violazione dell’articolo 1, comma 607, della legge 27.12.2007, n. 296. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Irragionevolezza. Arbitrarietà illegittimità ed ingiustizia manifesta per erronea applicazione dei criteri di valutazione. Violazione della tutela dell’affidamento e chiedono l’integrale riconoscimento del punteggio per i titoli conseguiti e presentati per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 20072009;

II) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27.12.2006, n. 296 per violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, ultimo periodo e della nota 10 del punto C7 del D.M. n. 27 del 15.03.2007, costituente l’allegato 2 del D.D.G. 16.03.2007, per violazione degli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e correttezza.

In via subordinata e contraria ipotesi, viene eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, ultimo periodo nella parte in cui stabilisce "comunque, detti titoli, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella" nonché dell’art. 1, comma 607, della legge finanziaria 2007 nella parte in cui è prevista la rideterminazione della tabella di valutazione dei titoli (con particolare riferimento ai titoli indicati al punto C.11) prevista dalla l. n. 143/04 a decorrere dal biennio 2007/2008 – 2008/2009.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e dei controinteressati Gennaro Katia ed altri indicati in epigrafe nonché di tutti i soggetti di cui alla notifica effettuata a mezzo di pubblici proclami autorizzata con provvedimento presidenziale del TAR Lazio (Sez. III) del 24/7/2008.

Con atto notificato in data 2426/11/2007 ha proposto ricorso incidentale la prof.ssa B.M.D. con il quale la stessa ricorrente in via incidentale, che ha parimenti chiesto il riconoscimento di sei punti relativi a n. 2 masters di perfezionamento, intende far valere il proprio diritto alla attribuzione degli stessi 6 punti per le ipotesi di accoglimento del ricorso principale per effetto del quale alcune ricorrenti (le prof.sse A., C. e G. A. M.) cui fossero riconosciuti i punti relativi ai diplomi di perfezionamento, verrebbero a scavalcarla nelle graduatorie dalla stessa ricorrente incidentale indicate.

Il ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR della Puglia (Sezione di Lecce) è stato riassunto dinanzi questo Tribunale a seguito di sentenza della Sezione VI del C.d.S. che, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Avvocatura dello Stato, ha dichiarato la competenza del TAR del Lazio con riguardo al ricorso di cui trattasi.

Anche la ricorrente in via incidentale, prof.ssa B.M.D., ha provveduto a riassumere il suo ricorso dinanzi questo TAR.

In accoglimento di domanda dei ricorrenti è stata, con O.P. n. 402/08 autorizzata la integrazione del contraddittorio nella forma dei pubblici proclami che è stata eseguita mediante pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana e sul sito internet del M.I.U.R., documentata dagli stessi ricorrenti.

Tanto premesso, va evidenziato quanto segue.

Il ricorso è stato già deciso con la sentenza n. 6829/09 di questa Sezione con la quale è stata accolta la domanda fatta valere in giudizio ma sono stati altresì disposti incombenti istruttori.

Infatti la stessa sentenza, essendo stato soltanto dalla prof.ssa B.M.D. proposto ricorso incidentale unicamente contro le parti (tra i ricorrenti) cui lo stesso ricorso incidentale si riferiva, disponeva esclusivamente su tale punto istruttoria onde acquisire, a titolo di mera completezza, elementi di maggiore certezza e puntualità in ordine alla effettiva posizione della sunnominata insegnante.

L’esito della istruttoria ha confermato quanto già risultava, e cioè che la prof.ssa B. aveva acquisito il titolo che le dava diritto alla attribuzione del punteggio relativo al conseguimento di "master" per la frequenza di corsi "post lauream".

Infatti tali sono i titoli ora depositati in giudizio dalla prof.ssa B. e cioè il "Master post lauream" in Filosofia Moderna e Contemporanea conferito dalla Università Guglielmo Marconi, e il Master Universitario di II livello in "Filosofia, Logica e storiografia, Didattica e ricerca" conferito dalla Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Scuola I a D).

Tanto premesso, il Collegio, accertata la consistenza della documentazione che costituiva l’effettivo oggetto della proposizione del ricorso incidentale, ritiene che lo stesso ricorso incidentale merita accoglimento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III bis) fermo quanto già statuito con la sentenza n. 6829/09 di questa Sezione), accoglie anche il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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