Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16594 Contributi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Savona riconosceva il diritto del M. alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, per essere stato sottoposto alla esposizione ultradecennale di fibre di amianto, nel periodo 1 marzo 1980 – 31 dicembre 1990, quale lavoratore dell’impresa di Ma.Lu.. Proponeva appello l’I.N.P.S. deducendo che nel periodo dal 2 maggio 1981 al 1maggio 1982, il M. aveva prestato servizio militare e dunque, scomputandosi tale periodo, non risultava l’esposizione ultradecennale richiesta dalla legge.

La Corte d’appello di Genova accoglieva il gravame. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il M., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria. L’I.N.P.S. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., ( art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale ammesso l’eccezione, nonostante l’Istituto non avesse in primo grado minimamente contestato la dedotta circostanza dell’esposizione alle fibre di amianto per il periodo di cui in narrativa, accertata, peraltro quanto al periodo 1 marzo 1980 – 31 marzo 1981 attraverso c.t.u. e, quanto al periodo 1 aprile 1981 – 31 dicembre 1990, da apposito provvedimento I.N.A.I.L. del 6 giugno 2001 in esecuzione degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell’8 marzo 2001.

Lamentava il ricorrente che in base al principio di non contestazione, la circostanza doveva ormai ritenersi provata ed espunta dal thema probandum.

2. – Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte di merito ammesso la documentazione (prodotta solo in grado di appello) attestante lo svolgimento del servizio militare nel periodo 2 maggio 1981 – 1 "maggio 1982, ritenendola indispensabile ai fini del decidere.

3.- I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano fondati.

La deduzione dell’Istituto, come accertato nella stessa sentenza impugnata, è stata proposta inammissibilmente per la prima volta in grado di appello, in contrasto col divieto di cui all’art. 437 c.p.c..

Per la stessa ragione la corte di merito non avrebbe dovuto ammettere la documentazione a sostegno della nuova allegazione, neppure attraverso l’esercizio dei poteri ufficiosi, posto che essi, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 25 maggio 2010 n. 12717), non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di queste ultime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847).

Deve inoltre rimarcarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza dell’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, senza però che il giudice possa porre rimedio ad una totale carenza di allegazione sui fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, potendo soltanto supplire ad eventuali lacune delle risultanze di causa ai fini dell’accertamento della verità materiale (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un. 20 aprile 2005 n. 8202, cui adde, più di recente, ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039).

Circostanze queste che nella specie debbono escludersi, considerato che la stessa allegazione del fatto impeditivo avvenne solo in grado di appello e che la documentazione in questione, risalente nel tempo e dunque ben producibile in primo grado, venne per la prima volta prodotta in sede di gravame.

Il ricorso deve pertanto accogliersi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito direttamente dalla Corte ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Quelle del giudizio di merito sono compensate stante l’alternanza dei relativi esiti.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Tribunale di Savona n.45/05 del 3 marzo 2005. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.040,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. Compensa le spese dei giudizi di primo e secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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