T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3612 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra F.A., titolare presso la Direzione Didattica Statale di S. Marcellino (CE), nel profilo di assistente amministrativo, ha presentato domanda di partecipazione alle procedure selettive per i passaggi dall’area "B" all’area "D"di cui al CCNL 3 dicembre 2009.

In data 16 luglio 2010, è stato pubblicato un elenco definitivo degli assistenti amministrativi ammessi al corso di formazione e, l’attuale ricorrente, è risultata collocata al 43° posto in graduatoria, con un punteggio pari a punti p. 48,5.

Senonché, a seguito di ulteriori rettifiche alla graduatoria, in data 29/07/2010 è stata pubblicata un’ulteriore graduatoria definitiva degli ammessi al corso di formazione nella quale, l’attuale ricorrente, inspiegabilmente. è risultata collocata al n. 47 posto, con un punteggio più basso pari a punti p. 47.5.

Con tale collocazione la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al corso di formazione, propedeutico alla procedura selettiva.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare della graduatoria degli ammessi al corso di formazione per la mobilità professionale del personale ATA per il passaggio dall’area B all’area D, approvata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n. 47.

A tale riguardo si deducono i seguenti motivi di gravame:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO A/8 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL 2009 –

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’

Nella graduatoria provvisoria, pubblicata in data 5 luglio 2010, la sig.ra A. risultava collocata al n. 44 con un punteggio pari a punti p. 48,00.

A seguito di reclamo, presentato dall’odierna ricorrente, nella graduatoria definitiva, pubblicata in data 16/7/2010, la stessa veniva collocata al 43° posto in graduatoria, con un punteggio pari a punti p. 48,5.

Nella ulteriore graduatoria definitiva, pubblicata in data 29/07/2010 a seguito di ulteriori rettifiche, l’attuale ricorrente, inspiegabilmente, è risultata collocata al n. 47° posto con un punteggio pari a punti 47.5.

Ad oggi non è dato conoscere le ragioni di una tale incongruenza nell’attribuzione del punteggio e, in particolare, non si comprendono le ragioni per le quali dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e all’esito di ulteriori rettifiche, che non dovevano riguardare la ricorrente, alla sig.ra A. è stato attribuito un punteggio inferiore di un punto.

Da qui un evidente profilo di illegittimità degli atti impugnati per contraddittorietà nonché per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.

II. STESSA CENSURA SUB I). SOTTO DIVERSO PROFILO – ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 5 luglio 2010, la ricorrente risultava collocata al n. 44 con un punteggio pari a punti p. 48.0.

Come detto in punto di fatto la Sig.ra A., ritenendo di aver diritto ad ulteriori punti per i crediti posseduti, rispetto a quanti le erano stati realmente attribuiti, in data 8/7/2010 presentava reclamo per chiedere la revisione del punteggio attribuitele.

L’Amministrazione, contravvenendo ai propri obblighi, non ha dato alcun riscontro ai rilievi sollevati dalla ricorrente ne ha mai comunicato le ragioni per le quali, le osservazioni contenute nel reclamo, non sono state considerate nella graduatoria finale e nell’attribuzione del punteggio.

Ad oggi, pertanto, non è dato comprendere l’iter logico e motivazionale seguito dall’Amministrazione nell’attribuzione del punteggio alla sig.ra A..

III. STESSA CENSURA SUB I). SOTTO DIVERSO PROFILO

Alla ricorrente è stato attribuito, nella graduatoria definitiva, un punteggio inferiore a quello derivante dai titoli esibiti unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione.

La ricorrente ha presentato due ulteriori titoli per i quali erano previsti crediti che invece, inspiegabilmente. non le sono stati attribuiti.

La sig.ra A., infatti, ha presentato un certificato di partecipazione dell’11/02/2009 al corso di formazione per i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi indetto dal Ministero della Pubblica Amministrazione.

Nella tabella di valutazione dei titoli, per il passaggio dall’area "B" all’area "D" per il profilo professionale DSGA, è espressamente previsto al punto C) n. 5 l’attribuzione di un punteggio pari a p. 2 per la "effettiva partecipazione alle attività di formazione per la qualificazione previste dall’art. 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 e successive per il profilo di Ì).S.G.A. ".

Ebbene il titolo esibito, da cui si attestava la sua partecipazione ad un corso di formazione espressamente riservato al personale DSGA, per il quale era stato previsto un punteggio pari a punti p.2, sarebbe stato valutato, e non se ne comprende la ragione, con l’attribuzione di un punteggio pari a punti p. 0,5 anziché pari a punti p. 2.

Una determinazione, pertanto, arbitraria, contradditoria e frutto, evidentemente, di chiaro difetto di istruttoria.

Per effetto di tale erronea valutazione la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a punti 7,5 anziché un punteggio pari a punti 9.

Con un punteggio per crediti pari a punti 9 la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo non più di 47.5 ma bensì di 49 e come tale si sarebbe collocata, quanto meno, al 42° posto in graduatoria, in posizione utile per essere ammessa al corso di formazione propedeutico alla procedura di selezione per il passaggio dall’area "B" all’area "D".

Il punto 7 della sezione e) dell’allegato A/8 del CCNL 2009 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a punti p. 2 per la "effettiva partecipazione al corso specialistico per coordinatore di area o di progetto conclusosi con un valutazione positiva ".

La ricorrente ha presentato un attestato di partecipazione ad un corso specialistico per coordinatore di area di 600 ore, conclusosi con una valutazione positiva rilasciato dalla Regione Campania, ai sensi della legge 845 del 21/12/78, e conseguito nell’anno scolastico 2002/2003.

Ebbene, inspiegabilmente. per tale titolo, contravvenendo a quanto prescritto nella tabella di valutazione dei titoli, non è stato attribuito alla ricorrente alcun punteggio.

La graduatoria finale, pertanto, è illegittima nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n° 47 anziché al n. 42 ovvero nella parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio pari a p. 47,50 anziché 49,00.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 5, COMMA IV, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2009- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Va in ogni caso sottolineato che la graduatoria finale è illegittima anche sotto un ulteriore profilo.

La ricorrente, infatti, anche con il punteggio attribuitele nella graduatoria definitiva, e contestato in questa sede, pari a punti 47,50, doveva essere, comunque, ammessa a partecipare al corso di formazione propedeutico alla procedura di selezione.

Come detto in punto di fatto nell’allegato "A" del richiamato Decreto direttoriale è stato stabilito che il personale da immettere in ruolo, dopo lo svolgimento delle procedure selettive, per il biennio 2010/2011 era, per la provincia di Caserta, pari a numero n. 42 unità.

Considerato che il CCNI prevede, all’art. 5, comma IV, che: "II personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all’art. 2.2., in numero complessivo del personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quatto volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento" gli ammessi al corso di formazione dovevano essere n° 84 unità anziché n° 42.

Il contingente dei posti liberi, per la provincia di Caserta, per il primo anno del biennio di riferimento è pari a n° 21 unità, ne consegue che il contingente per il biennio doveva essere pari a 4 volte 21 e cioè pari a n° 84 unità.

Le determinazioni cui è giunto il Ministero, pertanto, sono chiaramente illegittime perché in contrasto con la norma contrattuale.

Con motivi aggiunti 15 dicembre 2010 parte ricorrente impugna altresì il decreto prot. n. 3211/6 del 25/10/2010, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, con il quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva per i passaggi dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore e della relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include la ricorrente, formulando le stesse doglianze contenute nel ricorso introduttivo.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta palesemente infondato.

Ed invero devesi in ordine logico esaminarsi il quarto motivo di gravame riprodotto nei motivi aggiunti con il quale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 4 del contratto collettivo nazionale integrativo 2009 sostenendo che gli ammessi al corso di formazione avrebbero dovuto essere n° 84 unità anziché n° 42. Il contingente dei posti liberi, per la provincia di Caserta, per il primo anno del biennio di riferimento sarebbe pari a n° 21 unità, con la conseguenza che il contingente per il biennio avrebbe dovuto essere pari a 4 volte 21 e cioè pari a n° 84 unità.

La doglianza è priva di fondamento in quanto poggiante su un erroneo presupposto procedimentale.

Ed invero, come giustamente chiarito dall’Avvocatura generale dello Stato l’attività posta in essere dal Ministero relativamente al contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009 e al decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, di relativa applicazione risulta conforme a legge.

Tale decreto, concernente la disciplina della mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola, è stato impugnato nella parte in cui la consistenza del personale, di cui all’allegato 1, da avviare ai corsi di formazione per la mobilità professionale dall’area "B" all’area "D", ammonta a 900 unità di personale e non a 1.800.

Ed invero osserva correttamente la difesa erariale in via preliminare che la -mobilità professionale in argomento, ai sensi di quanto previsto; dall’articolo 48 – del CCNLI2007, come modificato dall’articolo I, lettera A), della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, può essere disposta "….da un’area inferiore all’area immediatamente superiore.

Per effetto di detta previsione normativa, in data 3 dicembre 2009 è stato sottoscritto, tra Ministero ed organizzazioni sindacali rappresentative, il suindicato contratto.

Con tale atto sono state definite le linee guida e gli aspetti procedurali, di maggiore rilevanza della mobilità verticale. Ad un successivo strumento normativo, quale, appunto, l’impugnato decreto direttoriale, era demandata la individuazione delle modalità e di taluni criteri necessari per l’indizione e l’espletamento della procedura concorsuale.

Nel contratto è stata disciplinata, all’articolo 12, la mobilità non da un’area inferiore a quella immediatamente superiore bensì a quella ancora successiva. Tale fattispecie è stata formalizzata sebbene non prevista da alcuna norma di legge contrattuale.

Da ciò consegue che nell’ambito del contratto, come nel decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, la disciplina del doppio salto, dall’area "B" all’area "D", assume la connotazione di lex specialis ovvero della disposizione che nell’ambito di un contesto normativo e procedimentale ben definito introduce innovazioni necessarie per gestire in modo differenziato l’esistente.

Le considerazioni suesposte risultano pregiudiziali in quanto consentono di operare il passaggio successivo in tema di regolamentazione specifica di quelle norme e di quei criteri che, di seguito indicate, non.sono e non possono essere strettamente legati o, meglio, condizionati dalla norma di carattere generale.

Inquadrata in tale ambito, risulta consequenziale come la fattispecie descritta non possa essere assimilata alla mobilità strictu sensu con la conseguente, non ipotizzabilità di una pedissequa applicazione delle norme che la regolamentano a livello di contratto nazionale.

Chiarisce, peraltro, sempre l’Avvocatura generale dello Stato come nel contratto integrativo del dicembre 2009 siano riportate, come previsione della fattispecie astratta, tutte le tabelle di valutazione dei titoli per i passaggi verticali in ciascun profilo del personale ATA, mentre nel decreto applicativo 979, invece, non siano poi state allegate quelle relative ai profili professionali per i quali, a causa della totale indisponibilià di posti, accertabile soltanto in momento successivo rispetto alla formulazione del contratto, non risulta possibile effettuare la mobilità professionale.

In sostanza, la norma speciale, originariamente introdotta come "cornice" nel CNI 3.12.09, trova poi il sue completamento o meglio, il suo perfezionamento, nella norma di dettaglio.

Peraltro il D.D. 979/2010, all’articolo 2.2., esplicita chiaramente i criteri per il computo del contingente complessivo del personale da avviare alla formazione, per l’intero biennio e la sequenza procedimentale della procedura di cui si controverte non sfocia in una sorta di graduatoria permanente da utilizzare negli anni successivi. Essa, al contrario, produrrà effetti per la sola biennalità 2009/20102010/2011, come espressamente previsto dall’articolo 2.2. del Contratto, in merito alla possibilità di rideterminare i criteri di calcolo delle aliquote dei posti per la mobilità professionale "…prima dell’avvio di ciascuna procedura biennale… ".

La stessa pertanto non risulterà più applicabile in quanto, come già precisato, la mobilità dall’area "B" all’area "D) " assume connotazione decisamente atipica, e, quindi, prevedibile in unica applicazione. Non ingenererà più alcun effetto, anche tenuto- conto che ai sensi del D.Lgs. 150/99 (decreto Brunetta) la mobilità professionale dovrà essere comunque riservata ai soggetti in possesso del titolo di studio espressamente previsto dal CCNL quale titolo culturale di accesso al profilo professionale.

Dall’articolo 2.2. del decreto 979/2010 si rileva pertanto che il computo per il calcolo delle disponibilità viene operato con modalità differenziate e le modalità di utilizzazione per il calcolo della mobilita, dall’area "B" all’area "D" sono sottratte all’ applicazione delle aliquote percentuali previste dalla legge 124/99.

Per essa non sono stati utilizzati i criteri dei due anni ma, ancor più trattandosi di mobilità professionale di una particolare categoria di personale, la procedura concorsuale della mobilità professionale è stata considerata in un unico contesto.

Infatti, chiarisce sempre la difesa erariale, la disponibilità complessivamente accertata all’atto della indizione del bando di concorso pubblico (450 posti) nonché della prima applicazione della mobilità professionale per il personale ATA (450 posti), costituisce la consistenza numerica di riferimento della intera procedura concorsuale. Del resto, se si fosse voluta rispettare pedissequamente e sterilmente la regola del "moltiplicato 4" sarebbe bastato considerare, per ciascun anno del biennio, la disponibilità di 225 posti. Operando in tal modo si sarebbe potuto, semplicisticamente, pervenire alla identica soluzione di contemplare, nell’allegato 1, la medesima consistenza di 900 unità (225 x 4) di personale da avviare alla formazione. Sulla base di tale presupposto, giuridico e di fatto, il contingente complessivo delle disponibilità per la mobilità professionale dall’area "B" alla "D)" è stato raddoppiato. Il personale da avviare a corsi di formazione risulta, pertanto, di complessive 900 unità (allegato 1).

D’altra parte a maggior sostegno della connotazione di norma speciale della disciplina della mobilità, dall’area "B" alla "D", che all’articolo 8 del contratto si fa rinvio a quanto disciplinato dal contratto 3 dicembre 2009 e relativi allegati, esclusivamente "…per quanto non espressamente previsto dal presente decreto…". Di conseguenza, nulla eccependo in tema di rango e dignità delle fonti giuridiche e lasciando" quindi prioritaria valenza alla cornice normativa delineata nel contratto, appare indubbio che con il decreto direttoriale siano stati contemplati, in dettaglio, aspetti specifici e peculiari definibili unicamente in contesto successivo al contratto del 3 dicembre 2009. Di conseguenza, appare ugualmente legittimata la previsione del dato numerico contenuto nel citato allegato 1, in quanto all’atto della emanazione del decreto direttoriale risultavano assolutamente prematuri i tempi di emanazione del DPCM di autorizzazione annuale delle immissioni in ruolo.

Del pari infondate si appalesano le doglianze contenute nel primo, secondo e terzo motivo di gravame con le quali parte ricorrente censura il difetto di motivazione e di istruttoria nell’attribuzione del punteggio anche per la mancata considerazione di due ulteriori titoli per i quali. non le sono stati attribuiti i punteggi rivendicati.

In particolare lamenta che:

a) per la partecipazione al corso di formazione per i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi indetto dal Ministero della Pubblica Amministrazione (certificazione dell’11/02/2009), il titolo esibito, sarebbe stato valutato con l’attribuzione di un punteggio pari a punti 0,5 anziché pari a punti 2.

b) per la partecipazione ad un corso specialistico per coordinatore di area di 600 ore, conclusosi con una valutazione positiva rilasciato dalla Regione Campania, ai sensi della legge 845 del 21/12/78, e conseguito nell’anno scolastico 2002/2003 per il quale non sarebbe stato attribuito alcun punteggio.

La graduatoria finale, pertanto, sarebbe illegittima nella parte in cui colloca la ricorrente al posto n° 47 anziché al n. 42 ovvero nella parte in cui riconosce alla ricorrente un punteggio pari a p. 47,50 anziché 49,00.

Le doglianze sono prive di giuridica consistenza.

Riferisce infatti l’Amministrazione resistente che alla procedura selettiva ha partecipato anche la ricorrente la quale nell’elenco provinciale provvisorio del 5 luglio si era collocata al posto n. 44 con un punteggio di 48,00.

A seguito di ulteriori reclami l’Amministrazione ha pubblicato un ulteriore elenco provvisorio nel quale la ricorrente si è collocata al posto 43 con un punteggio di 48,5 in data 29.7.2010, con la pubblicazione dell’elenco definitivo la ricorrente si è collocata al posto n. 47 con un punteggio totale di 47,5.

Sulla base degli atti di causa e a seguito dei chiarimenti dell’Amministrazione rileva il Collegio come la valutazione dei crediti formativi finale operata risulti corretta in quanto

a) l’Amministrazione ha provveduto ad applicare i criteri stabiliti dalla Direzione Regionale per la Campania nella riunione del 22.7.2010 e la tabella di valutazione allegata all’Accordo nazionale.

b) l’Amministrazione ha valutato l’attestato "Nuovo Bilancio per le Istituzioni scolastiche, organizzato dal MIUR. come da tabella, punti 0,50 e non 2,00;

c) l’Amministrazione non ha valutato l’attestato di qualifica professionale di "Coordinatore Amministrativo (art. 14 L.845 5/78), non essendo prevista ai fini della mobilità a DSGA;

Né in questa sede parte ricorrente ha proposto nuove ed ulteriori doglianze sugli atti procedimentali esibiti dall’Amministrazione costituenti i presupposti correlati alle censurate valutazioni operate dall’Amministrazione.

Alla stregua di quanto precede il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe e sui motivi aggiunti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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