T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-04-2011, n. 3627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato l’istante, premesso di essere stato Presidente del Comitato provinciale CRI de L’Aquila sino all’adozione dell’ ordinanza commissariale n. 1 del 2008 e poi Commissario dello stesso Comitato sino all’adozione del provvedimento impugnato, esponeva di essersi adoperato per la gestione ed il coordinamento delle attività legate all’emergenza dovuta al sisma che aveva interessato L’Aquila nell’aprile del 2009, nonostante le difficoltà dovute anche all’inagibilità della sede, ricevendo apprezzamenti e ringraziamenti per l’operato da parte del commissario straordinario e dal commissario regionale CRI Abruzzo. Tuttavia, in data 24.7.2009, il ricorrente riceveva la comunicazione CRI/CC/50800/09 con cui il Commissario straordinario della Croce Rossa gli contestava una serie di addebiti, tra cui la precarietà del parco automezzi del comitato provinciale, la richiesta di copertura di spese non legate all’emergenza terremoto, l’eccessivo presenzialismo, l’assenza dalla gestione dell’emergenza, l’assunzione "di iniziative proprie, solitarie e scoordinate" e quanto riportato nella nota del commissario regionale 15.6.2009, impugnata. Pertanto il Commissario straordinario avviava un procedimento volto alla verifica della sussistenza delle condizioni minime perché il ricorrente medesimo potesse continuare a guidare l’Unità CRI de L’Aquila. A tali contestazioni facevano seguito le controdeduzioni dell’interessato in data 8.8.2009. Poi il Commissario straordinario respingeva il Piano di rilancio del Comitato provinciale CRI de L’Aquila presentato dal ricorrente e, con provvedimento n. 246/09, lo destituiva, nominando al suo posto l’odierna controinteressata.

Avverso siffatto provvedimento, pertanto, il ricorrente proponeva il ricorso qui in esame deducendo i seguenti motivi:

1 – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere e carenza istruttoria, violazione del principio di imparzialità e trasparenza di cui agli artt. 97 Cost. e all’art. 1, l. n. 241 del 1990, contraddittorietà, violazione del principio del contraddittorio, in primo luogo per la mancata corrispondenza tra le contestazioni svolte dal Commissario straordinario nell’avvio del procedimento e quelle poste a motivazione del provvedimento di destituzione, senza dunque consentire all’interessato un adeguato contraddittorio,nonché per la mancanza di ogni istruttoria in ordine al permanere delle condizioni perché il ricorrente medesimo potesse continuare a svolgere la funzione di guida del Comitato provinciale;

2 – eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, carenza di motivazione ed eccesso di potere per sviamento, poiché il Commissario straordinario ha inteso dar seguito a tre lettere di critica dell’operato del ricorrente, non protocollate, di Volontari del Soccorso, appartenenti tuttavia ad una sola delle sei componenti volontaristiche operanti nel territorio de L’Aquila, senza operare alcuna verifica né motivare sulla attendibilità delle stesse;

3 – violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, carenza di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancando una specifica contestazione di elementi idonei a far venire meno il rapporto fiduciario e a dimostrare la scarsità dell’apporto del ricorrente in occasione del sisma del 2009, non corrispondendo a verità le contestazioni riportate nella lettera di avvio del procedimento in ordine agli autoveicoli e non contenute poi nel provvedimento finale, nonché per l’erronea valutazione della "nota Email del Delegato CRI EmerCom c/o Di.Coma.c de L’Aquila" e la mancata valutazione della difficoltà economica in cui versava il Comitato provinciale per la gestione dell’emergenza attraverso i propri fondi residui, dopo essere stato costretto al pagamento del contributo di solidarietà richiesto dalla sede centrale e senza che fosse adottato prima un piano di risanamento, come era stato proposto dall’Assemblea nazionale CRI;

4 – eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, carenza istruttoria, poiché nella lettera di avvio del procedimento e nel provvedimento si contestavano sia l’assenza di iniziative che l’atteggiamento presenzialista, mentre nessuna lamentela era stata mai rivolta al ricorrente neanche dai volontari firmatari delle tre lettere sopra menzionate, ed al contrario lo stesso aveva ricevuto dichiarazioni pubbliche di apprezzamento dallo stesso Commissario straordinario in data 21.4.2009 e dal Commissario regionale;

5 – violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 30.10.2008, eccesso di potere per erroneità nei presupposti e sviamento di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 23, comma 1, lett. G, dello Statuto CRI, approvato con D.P.C.M. 6.5.2005 n. 97, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., mancando la fonte legittimante del potere esercitato dal Commissario straordinario in assenza dei presupposti di cui all’art. 23, comma 1, lett. G, dello Statuto della CRI.

Per questi motivi, il ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

La CRI si costituiva formalmente depositando i provvedimenti impugnati e la relativa documentazione.

A seguito del deposito di memoria da parte del ricorrente, all’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che le numerose censure in cui si articola il ricorso dell’istante si incentrano essenzialmente sulla mancanza di corrispondenza tra la lettera di contestazione degli addebiti ed il provvedimento finale, nonché sulla carenza di istruttoria, vizi questi che comportano altresì un difetto di motivazione e/o una contraddittorietà della stessa.

Ne deriva che ai fini della decisione appare necessario un accurato esame della documentazione prodotta in atti e della ricostruzione dei fatti, non avendo, peraltro, né l’amministrazione né la controinteressata ritenuto di dover articolare una difesa su punti di diritto.

Orbene, va notato che con la lettera di avvio del procedimento datata 24.7.2009, il Commissario straordinario contestava sulla base dell’avvenuta consultazione con il Commissario regionale (in particolare una lettera del 15 giugno agli atti) e delle segnalazioni scritte di alcuni volontari la precarietà del parco automezzi del Comitato provinciale ed, in particolare, il caso del veicolo Terrano "perennemente in officina", nonché la richiesta di fondi per l’emergenza terremoto diretta a coprire le spese per la riparazione del veicolo del comitato provinciale, incidentato prima del sisma. Nella stessa lettera si contestava, altresì, l’atteggiamento "presenzialista" del ricorrente ed il disinteresse per le attività dei volontari. Il Commissario straordinario, inoltre, personalmente contestava l’assenza del ricorrente nei delicati momenti post sisma.

Elementi di contraddizione, in fatto, sono rinvenibili, ad un primo esame, già nella esiguità del tempo trascorso tra la menzionata nota di avvio del procedimento e la lettera del 6.5.2009, indirizzata dal Commissario regionale tra l’altro ai Commissari provinciali per ringraziare dell’intervento per quanto era stato fatto in occasione del sisma, nonché le dichiarazioni di apprezzamento rilasciate dallo stesso Commissario straordinario nell’intervista su "Il Centro".

Tuttavia, il successivo provvedimento di sostituzione del ricorrente, richiama a fondamento della decisione, oltre alla lettera di avvio e la nota citata del Commissario regionale, tre note dei volontari, nonché la nota Email del delegato CRI..

Manca, invece, qualsivoglia riferimento alle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni dell’istante e ad ulteriore attività istruttoria di verifica effettuata ai fini della conclusione del procedimento.

Va rilevato a riguardo che mentre le note dei tre volontari contengono generiche doglianze attinenti ai problemi di relazione tra gli stessi ed il Commissario, oltre che giustificate preoccupazioni insorte a causa del coinvolgimento degli stessi e delle famiglie nel drammatico evento tellurico che colpì la città de L’Aquila, nell’Email menzionata non è rinvenibile alcuna contestazione specifica nei confronti dell’operato del ricorrente, ma solo un generico riferimento all’assenza di una politica di sviluppo per il Comitato provinciale. Per il resto il documento si risolve in un apprezzamento della CRI sul territorio, nonché dell’equilibrio tra staff e volontari.

Nelle controdeduzioni svolte dal ricorrente, invece, si rinvengono elementi che non trovano smentita in ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione ai fini della decisione. In particolare, il coinvolgimento nei processi decisionali dei volontari con riferimento al bilancio di previsione 2009, le difficoltà finanziarie connesse al versamento del contributo di solidarietà richiesto dalla sede centrale, la relazione sull’attività espletata in occasione dell’emergenza, nonché le segnalazioni delle relative problematiche con note protocollate e la situazione del parco veicoli del comitato provinciale.

Sul punto, il provvedimento impugnato non offre alcuna ulteriore motivazione, limitandosi a menzionare le predette note.

La natura giuridica della CRI, quale definita dall’art. 1 d.P.R. n. 613 del 31/7/80 (Riordinamento della Croce rossa italiana), nel testo sostituito dall’art. 7 d.l. 20 settembre 1995 n. 390, conv. dalla l. 20 novembre 1995 n. 490, quale " ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale" – " soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici" (come da ultimo ricordato dal Consiglio Stato, sez. IV, con sentenza 24 marzo 2010, n. 1723) comporta che al caso in esame non possano che essere applicati i principi elaborati in relazione ai procedimenti disciplinari relativi al pubblico impiego.

In virtù, pertanto, di tali principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, sulla base del dettato costituzionale ed in particolare, con riferimento al diritto alla difesa, va affermato che il provvedimento sanzionatorio in questione, consistente nell’allontanamento del ricorrente dall’incarico che gli era stato assegnato con regolare elezione – a prescindere da ogni ulteriore profilo attinente alla legittimazione ad assumerlo – non può essere legittimamente emesso senza che siano state valutate le controdeduzioni dell’interessato e senza che su di esse si sia compiuta un’adeguata istruttoria e conseguentemente si sia formulata una congrua motivazione.

Nella specie, il provvedimento appare carente sotto il profilo di una compiuta indagine in ordine agli elementi contestati, nonché della conseguente motivazione, oltre che, nei sensi suindicati, in contraddizione con la documentazione in precedenza richiamata.

Quanto sopra rilevato è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso. Ne deriva che, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento conclusivo del procedimento n. 246 del 2009, assumendo gli altri atti censurati consistenza di atti endoprocedimentali. Mentre non ha rilievo l’ ordinanza n. 1 del 2008, sulla quale, peraltro, non appaiono formulate specifiche censure.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la Croce Rossa Italiana deve essere condannata al pagamento delle stesse, che sono determinate in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00) da liquidarsi a favore del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 246 del 2009 impugnato. Condanna la Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese di lite, che sono determinate in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00), da liquidarsi a favore del ricorrente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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