Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 28-04-2011, n. 16585 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del P.G., Dr. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 13.3.2010 il G.E. del Tribunale di Catania, sez.dist.di Adrano, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di N.A., di sospensione dell’ingiunzione di demolizione emessa dal P.M..

Riteneva il G.E. che, per indirizzo giurisprudenziale costante, si verificava una incompatibilità con l’ordine di demolizione soltanto se l’Ente locale avesse, con delibera consiliare, deciso di non procedere alla demolizione.

Nel caso di specie non risultava che fosse intervenuta siffatta delibera.

2) Propone ricorso per cassazione. N.A. per inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 5 e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il GE non ha tenuto conto che, proprio perchè il Consiglio Comunale non ha ancora esaminato la pratica, è stata chiesta la sospensione (e non la revoca) dell’ingiunzione di demolizione in attesa della definizione dell’iter amministrativo. Nè il GE ha motivato in ordine agli atti emanati dallo stesso Comune (in particolare la Delib. 29 febbraio 2008) ed al fatto che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 23.12.2009 per esaminare alcune delle pratiche relative a costruzioni abusive.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un’ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l’opera acquisita ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (ex plurimis Sez. 3A n. 1904 del 18.12.2006: n.4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3A, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941;

Sez. 3A, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). Con la sentenza n. 37120 del 2005, da ultimo richiamata, si è precisato tra l’altro che: – L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (attualmente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.), assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).

– L’acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l’ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell’ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l’acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all’ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.

Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell’opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile". 3.1.1) Nel caso di specie è pacifico che la delibera del Consiglio Comunale non è intervenuta neppure al momento della presentazione del ricorso (non se ne fa cenno), per cui correttamente, è stata rigettata la richiesta anche solo di sospensione dell’ingiunzione di demolizione.

3.2) Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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