T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1089 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La sig. L.F. in data 10.9.2009 ha presentato alla prefettura di Varese Ministero dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art.1ter del decreto legge 78/2009, convertito con legge 102/2009, in relazione al lavoratore, M.M.P.E., odierno ricorrente.

Sul procedimento di emersione l’Amministrazione non risulta, ad oggi, avere adottato alcun provvedimento esplicito, nonostante la notifica di tre atti di diffida.

Pertanto il lavoratore ha proposto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del cod. proc. amm.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 21.4.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che la Prefettura abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura di Varese dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese di causa, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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