T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1088

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, proprietario di un edificio nel Comune di Casarago, ha presentato una dia in data 14.12.2010 per la trasformazione del sottotetto in unità abitative e la realizzazione del locale caldaia seminterrato.

L’immobile ricade nella fascia di salvaguardia del torrente Maladiga e pertanto il progetto, necessitando di autorizzazione ex art 142 D. Lgo 42/2004, veniva esaminato dalla competente Commissione per il paesaggio in data 30.7.2010, la quale esprimava parere negativo, precisando che "il progetto dovrà essere riesaminato con specifico riguardo sia agli abbaini che al corpo di scala esterna".

Il Dirigente del Settore Territorio della Provincia di Lecco, sulla base del parere, negava l’autorizzazione. Va però evidenziato che nella motivazione del provvedimento viene precisato che "la Commissione ha valutato il progetto nella sua unitarietà e non ha rilevato motivi ostativi in ordine alla realizzazione del locale seminterrato".

Venivano quindi adottati i provvedimenti inibitori, oggetto del presente ricorso.

Lamenta parte ricorrente la illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui inibiscono i lavori del locale caldaia, provvedimenti assunti sulla base del parere paesaggistico, il cui contenuto è stato travisato.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del parere paesaggistico e la mancata notifica alla Soprintendenza e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione, ai sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del parere paesaggistico, perché nel caso in esame detto atto non ha contenuto lesivo, come si vedrà in seguito, rispetto all’intervento della caldaia.

Per tale ragione deve essere respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica alla Soprintendenza.

E" indubbio infatti che l’ordine inibitorio è fondato sull’erronea estensione del diniego paesaggistico ai locali caldaia.

Dalla semplice interpretazione letteraria del provvedimento paesaggistico si deduce che il parere negativo è limitato alle opere di sovralzo e non certo al locale caldaia: "la Commissione ha valutato il progetto nella sua unitarietà e non ha rilevato motivi ostativi in ordine alla realizzazione del locale seminterrato".

Sebbene venga fatto riferimento ad una valutazione complessiva dell’intervento, è indubbio che la valutazione di compatibilità paesaggistica sia poi distinta, tra le opere di sovralzo (per le quali è motivato il diniego), rispetto all’intervento della caldaia, rispetto al quale non sono indicati motivi ostativi.

L’indicato provvedimento, presupposto degli atti inibitori, non contiene alcun parere negativo rispetto all’intervento del locale caldaia.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Casargo con cui si ordina di non eseguire i lavori per la realizzazione del locale caldaia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti prot. n. 35 del 5.1.2011 e prot. n. 327 del 17.1.2011, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Casargo ha ordinato di non eseguire i lavori del locale caldaia, di cui alla DIA depositata in data 14.12.2010.

Condanna il Comune di Casarago al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.000/00 (mille/00), oltre oneri di legge, a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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