T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1086 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo, sull’area di loro proprietà, nel Comune di Cuveglio.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 20 aprile 2011 il difensore dei ricorrenti inviava tramite fax la comunicazione di rinuncia al ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art 35 comma 2 lett. c) cod. proc. amm.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore del Comune di Cuveglio la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *