Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-07-2011, n. 16581 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da avv. T.C.C.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla controversia promossa dal T.C. concernente l’impugnazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS) per ICI relativa all’anno 1994. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 1, art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, in assenza di specifico motivo di appello.

La censura è fondata. Nell’appello proposto dal Comune di Bologna avverso la sentenza della CTP del 19/4/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente – per come trascritto dal ricorrente – non vi è traccia di alcuna contestazione in ordine alla giurisdizione;

ne consegue che la questione non poteva essere esaminata dalla CTR in quanto coperta da giudicato, alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008), secondo cui allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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