T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1085 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18/02/2011 e depositato il successivo 21/03/2011 il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Sondrio datato 10/12/2010, con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione come in epigrafe specificato.

Il diniego fa leva sull’esistenza di una pluralità di condanne per reati ostativi, ai sensi dell’art. 1 ter cit., comma 13, lett. c), emesse a carico del lavoratore irregolare aspirante all’emersione.

Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, per mancato riscontro delle osservazioni di parte e difetto di motivazione.

2) violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all’applicazione dell’art. 1 ter, co. 13, lett. c) della legge n. 102/2009.

Si è costituita l’intimata amministrazione, depositando documenti attinenti i reati ostativi indicati nelle premesse dell’atto impugnato e chiedendo cautelativamente che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 1 ter, co. XIII°, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in legge 03.08.2009 n.102: "Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:…

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

Emerge da ciò l’impossibilità – per lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati (fra i quali, com’è per l’odierno istante, quelli inerenti gli stupefacenti e quello di ricettazione) – di accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta dalla norma suindicata, senza che residui alcuno spazio al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa per la valutazione della pericolosità sociale dello straniero medesimo, la quale è presunta ex lege, avendo il provvedimento amministrativo carattere vincolato (così, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11.04.2011 n. 951, id. IV, 14.10.2010 n. 6938, nonché, in relazione alla analoga previsione di cui al combinato disposto degli artt. 4, co.III° e 5 co. V° del d.lgs. n. 286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato, sez.VI^, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415; 17 maggio 2006 n.2866; 20 aprile 2006 n.2199).

Nel caso che qui occupa, dalla nota depositata in atti a cura della parte resistente (racc. A/R datata 18.05.2010 dello S.U.I. di Sondrio) risultano una pluralità di condanne riportate dall’esponente, di cui l’ultima, per violazione del T.U. in materia di stupefacenti, inflitta dalla Corte di Appello di Milano il 15.04.2004.

Sempre dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione in causa e non smentita da parte ricorrente, risulta che la difesa esponente non avrebbe dato seguito alla richiesta di appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio, concordata con l’ufficio competente, per valutare la natura dei reati contestati a carico del richiedente il titolo di soggiorno e ritenuti ostativi dalla P.A., ai fini della procedura di che trattasi.

In sostanza, sia in sede procedimentale che nell’odierna sede processuale, non risulta offerto da parte esponente alcun argomento per dimostrare la non ostatività delle 4 sentenze di condanna addotte dall’amministrazione a supporto del contestato diniego di emersione.

Rileva, altresì, il Collegio come nessun rilievo possa assumere – con specifico riguardo al caso che qui occupa – la circostanza relativa alla sopravvenienza di un provvedimento futuro ed eventuale, qual è quello di riabilitazione e/o di estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., che – allo stato – non risulta neppure richiesto dal ricorrente.

Senza contare, poi, che – di regola – le sopravvenienze rilevanti ai sensi della normativa vigente in subjecta materia sono solo quelle che si verificano, al più tardi, entro la data di adozione del provvedimento amministrativo di diniego.

Analogamente infondate si presentano, poi, le censure che fanno leva sul vizio di eccesso di potere, trattandosi di determinazione assunta senza l’esercizio di poteri discrezionali da parte della P.A.

In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi, anche in considerazione della condizione di disagio sociale del ricorrente, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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