Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 28-04-2011, n. 16571 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 1 febbraio 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento del 3.6.2008, con la quale I.S., S.C., V.C., So.Ca., F.L., A.V. erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 71 (capo b), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 72 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva la Corte territoriale, disattendo i motivi di appello, che gli imputati, i quali, in qualità di operai, stavano realizzando l’opera abusiva, concorressero con il proprietario committente nei reati ascritti.

2) Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione dell’art. 110 c.p., art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72.

Pur essendo possibile astrattamente il concorso nei reati (propri) edilizi, è necessario che la partecipazione all’attività illecita debba essere sorretta da un reale e concreto atteggiamento psichico.

L’elemento soggettivo non può essere presunto, ma accertato specificamente in relazione alla situazione concreta in cui l’attività incriminata si è svolta. Tenuto conto del fatto che i lavori si svolgevano di giorno ed in pieno centro abitato e che non era stata adottata alcuna precauzione, gli imputati versavano in uno stato di erroneo convincimento scusabile,come tale non colpevole. Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità anche per F.L. e A.V., pur non essendo stata accertata una loro effettiva partecipazione alla consumazione dei reati contestati.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) E’ indubitabile, come del resto riconoscono anche i ricorrenti, che nel reato "proprio" di cui al D.P.R., art. 44 (la L. n. 47 del 1985, art. 6 ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 fa riferimento ai committenti, costruttori e direttori dei lavori) possa concorrere l’extraneus.

Secondo la giurisprudenza, anche meno recente di questa Corte, formatasi in relazione alla L. n. 47 del 1985, "Sussiste una stretta correlazione tra l’obbligo di condotta imposto dalla L. n. 47 del 1985, art. 6 ai soggetti in esso indicati e le sanzioni d cui all’art. 20 si da configurare il reato di costruzione senza la concessione edilizia, o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche o edilizie, come reato "proprio"; invero il precetto penale è diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all’attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto; tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall’art. 6 compreso il sindaco che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 996 del 15.10.1988).

E’ necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato. Si deve cioè accertare che l’extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa).

3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha individuato per ciascuno dei ricorrenti l’apporto causale fornito per la realizzazione dell’opera abusiva. Tale apporto è stato accertato anche con riferimento a F.L. e A.V.. Ha considerato, infatti, la Corte che F. sì trovava in strada, nei pressi di un camion bianco, di proprietà della ditta GL. Costruzioni, mentre l’ A. era al quarto piano e manovrava con un telecomando, l’autogrù posizionata sul camion della Ditta Niuova Edilizia Immobiliare. I predetti quindi concorrevano, con il loro contributo, alla realizzazione e quindi partecipavano all’effettuazione dei lavori. Quanto all’elemento psicologico, trattandosi di contravvenzioni è sufficiente la colpa. Ed i giudici di merito hanno rilevato che, con un minimo di diligenza, gli imputati avrebbero potuto accertare che si trattava di lavori abusivi. Già il tribunale aveva osservato che non si era in presenza di lavori in difformità, ma in assenza completa di permesso di costruire, per cui gli imputati erano tenuti ad accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante. Sicchè, ha ulteriormente evidenziato la Corte di merito che è configurabile l’elemento soggettivo della colpa "nel non aver richiesto al datore di lavoro se si fosse munito o meno dei necessari e prescritti permessi di legge". Tale "omissione" non può ritenersi certo "neutralizzata" dal fatto che i lavori si svolgessero in pieno centro e di giorno.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 322/2007, ha ricordato che il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., è rispettato quando si attribuisca "valenza scusante all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabilità: giacchè deve essere mosso all’agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante", situazione verificatasi nella specie.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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