Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2011) 28-04-2011, n. 16582 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 5.1.2010 il G.E. del Tribunale di Tivoli, in accoglimento dell’incidente di esecuzione proposta da B. G., revocava l’ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli in esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 80/05.

Assumeva il G.E. che il B. era legittimato ad agire, non risultando in atti l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

Inoltre, era fondata l’istanza nella parte in cui veniva denunciata la carenza di potere del P.A.; trattandosi di violazione della normativa antisismica, competente al ripristino dello stato dei luoghi era infatti, a norma della L. n. 64 del 1974, art. 24 l’Ufficia tecnico della Regione.

2) Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, denunciando la violazione di legge.

Erroneamente il G.E. ha ritenuto l’istante legittimato ad agire, essendo ancora proprietario dell’immobile per la mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale. In assenza di altre indicazioni, risultando acquisita in atti ordinanza di demolizione regolarmente notificata, il G.E., evidentemente, ha ritenuto di adeguarsi a quella giurisprudenza ormai superata che considerava perfezionata la procedura acquisiti va solo con la trascrizione nei registri immobiliari.

Il G.E., inoltre, ha tenuto conto solo della violazione delle norme antisismiche; mentre dal tenore complessivo della sentenza e della contestuale motivazione risulta che l’ordine è stato impartito anche in relazione alla violazione della normativa edilizia. Con memoria in data 10.2.2011 i difensori del B. chiedono il rigetto del ricorso. Interessato ex art. 666 c.p.p. è in primo luogo il condannato, m quanto parte del procedimento di cognizione e destinatario naturale dell’esecuzione penale, a prescindere dalla acquisizione o meno del bene al patrimonio comunale; anche perchè permane nel condannato l’obbligo di demolizione.

In relazione al secondo motivo di ricorso rilevano che dalla sentenza risulta inequivocabilmente che l’ordine di demolizione è stato impartito D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 98, comma 3 e quindi la competenza appartiene all’Ufficio tecnico della Regione. I rilievi del PM, sono inammissibili in quanto attinenti al merita e relativi alle determinazioni di una sentenza ormai passata in giudicato.

3) Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente il G.E. ha ritenuto che il B. fosse legittimato a proporre incidente di esecuzione avverso l’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli in data 7.1.2009. A prescindere dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale (in tal senso va corretta la motivazione del provvedimento impugnato), il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a propria cure e spese (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 43294 del 29.9.2005, Rv. 232646;

Cass. pen. sez. 3 n. 37120 dell’11.5.2005 Rv. 232174).

3.1) Fondato è invece il secondo motivo. Il G.E., pur dando atta che la sentenza ex art. 444 c.p.p., ineriva anche (capo e della rubrica) alla violazione della L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 17, 18 e 20 ha ritenuto che per ciò stesso fosse competente l’Ufficio tecnico regionale in forza del disposto della L. n. 64 del 1974, art. 24 cit.

(ora riprodotta nel D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 98 e 101), senza accertare se l’ordine di demolizione fosse stato disposto anche per le violazioni edilizie L. n. 47 del 1985, ex art. 7 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31). E’ pacifico che "l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7 ai pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale (cfr. Cass. pen. sez. un. n. 15 del 19.6.1996).

Nell’affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione). La competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza non viene, certamente, meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche. bel resto, in relazione allo stesso ordine di demolizione ex art. 7 cit., si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G., "concorre" con quello della PA "titolare anch’essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l’intervento specifico giudiziario e quello generate, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell’Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.2.2000).

3.2) Va, pertanto, annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei rilievi sopra enunciati, al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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