T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1082 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La S. M.C. s.p.a. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3, 5 e 23, l. reg. Lombardia n. 27/2004; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 1, 3, 4 e 5, l. reg. Lombardia n. 27/2004; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione.

All’udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Con il provvedimento del 29 luglio 2005, la Comunità montana dell’Oltrepò pavese – nell’archiviare il procedimento sanzionatorio avviato, nei confronti della S. M.C. s.p.a., per la realizzazione di una stazione radio base in zona soggetta a vincolo idrogeologico senza l’autorizzazione dell’ente competente – ha affermato che dovrà essere presentato al Comune di Brallo di Pregola una richiesta di sanatoria, ai sensi dell’art. 23, l. reg. Lombardia n. 27/2005.

Nelle premesse di tale atto l’amministrazione ha, tuttavia, riconosciuto la validità delle controdeduzioni formulate dalla S. M.C. s.p.a. nel corso del procedimento, con cui veniva evidenziato che: l’esecuzione dei lavori era stata autorizzata dal Comune con autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire; che tale permesso di costruire non conteneva prescrizioni in merito al vincolo idrogeologico; che nell’estratto del p.r.g. non risulta che l’area fosse soggetta a vincolo idrogeologico; che dal certificato di destinazione urbanistica l’area risulta classificata in zona servizi pubblici senza nessuna indicazione circa l’esistenza del vincolo idrogeologico; che il Comune di Brallo di Pregola con nota n. 1937 del 14.7.2005 ha confermato l’errore ed il mancato rilievo del vincolo.

Poiché, quindi, pacificamente, il titolo abilitativo è stato rilasciato alla ricorrente senza che l’amministrazione abbia mai rilevato la sussistenza del vincolo idrogeologico e poiché è altrettanto incontestata la mancata previsione del vincolo in questione da parte dello strumento urbanistico, esso non può essere opposto alla ricorrente.

Né, d’altro canto, risulta che l’amministrazione comunale, la quale ha riconosciuto l’errore ed il mancato rilievo del vincolo, sia intervenuta in autotutela per porre rimedio alle illegittimità commesse in sede di pianificazione urbanistica oppure di rilascio del permesso di costruire.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo nella parte in cui afferma l’obbligo per la S. M.C. s.p.a. di presentare una istanza di sanatoria.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, fondato e va pertanto accolto con assorbimento dell’ulteriore censura dedotta.

In considerazione della peculiarità della controversia, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 3695 del 29.7.2005 nella parte in cui grava la S. M.C. s.p.a. della presentazione al Comune di Brallo di Pregola di una richiesta a sanatoria ai sensi dell’art. 23, l. reg. Lombardia n. 27/2005 per i lavori effettuati in zona di vincolo idrogeologico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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