Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 28-04-2011, n. 16554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe veniva tra l’altro confermata la penale responsabilità dei seguenti imputati per i reati a fianco di ciascuno indicati:

1 – A.F.: art. 416 bis c.p. (capo 1 della rubrica);

2- C.M.: art. 416 bis c.p.. (capo 1 della rubrica) e artt. 81, 110, 56 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 40, così riqualificato);

3 – C.N.: art. 416 bis c.p. (capo 1 della rubrica), artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capi 8, 10 e 14);

4 – C.G.: artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capi 3, 8 e 10), artt. 81, 110, 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 27);

5 – Cu.Ge.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2), artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capi 8 e 10), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 50, già 49 nella richiesta di rinvio a giudizio);

6 – D.D.: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2);

7 – D.A.: artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 3);

8 – Di.Ri.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2);

9- D.R.: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 2, così riqualificato);

10- D.M.: artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capi 8 e 10), artt. 56, 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 18), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991 art. 7 (capi 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39 e 40), artt. 81, 110, 56, 629 cpv. c.p. e art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (capi 28 e 31);

11- D.R.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 50, già 49 nella richiesta di rinvio a giudizio);

12- F.R.: art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 81, 110, 56 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 40, così riqualificato);

13 – F.N.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2);

14 – F.A.: concorso esterno in art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 24);

15 – L.R. cl. (OMISSIS): art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 2, così riqualificato);

16 – M.L.: art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 50, già 49 nella richiesta di rinvio a giudizio);

17 – M.C.: artt. 110, 575, 577 n. 3 cp. e 7 D.L. 152/91 (capo 5);

18- M.A.: art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 5);

19- M.M.: art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 56, 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 18);

20- P.S.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2);

21- Pi.Sa.: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2);

22- S.F.: art. 416 bis c.p. (capo 1), artt. 56, 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 21);

23- T.F.: art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 2), artt. 81, 110 e 629 cpv. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 50, già 49 nella richiesta di rinvio a giudizio).

Nei confronti di A.F., C.M., C.N., C.G., C.G., D.D., D.A., Di.Ri., D. R., D.M., F.R., F. N., F.A., L.R. cl. (OMISSIS), M.L., M.M., P.S., Pi.Sa., S.F., le pene venivano rideterminate nella misura di fatto concordata dalle parti, dopo la rinuncia degli imputati ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena.

Propongono ricorso tutti gli imputati.

1)- A.F. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, alla stregua delle (riportate) dichiarazioni di quattro collaboratori.

2)- C.M. deduce violazione di legge sulla responsabilità, stante il carattere non indipendente delle dichiarazioni accusatorie del C..

3)- C.N. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, stanti, per il reato di cui al capo 1), la circostanza scagionante della sua restrizione in carcere e, per gli altri reati, l’inadeguatezza delle dichiarazioni accusatorie. Con ulteriore memoria la difesa ha chiesto, in ordine ai reati di cui ai capi 10) e 14), l’estensione dell’assoluzione dei coimputati disposta per motivi oggettivi e non preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello.

4)- C.G. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., possibile e doverosa nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

5)- C.G. deduce il vizio di motivazione sulla misura dell’aumento di pena ex cpv. art. 81 c.p..

6)- D.D. si duole della mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 2) come reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 7)- D.A. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

8)- Di.Ri. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, alla stregua delle risultanze procedimentali.

9)- D.R. deduce il vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla misura della pena.

10)- D.M. denuncia, da un lato, la contraddittorietà della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti e alla mancata previa riduzione massima della pena per l’attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e, dall’altro, l’erronea mancata previa riduzione, per effetto delle attenuanti generiche prevalenti, della pena per il reato base, con violazione del cpv. art. 69 c.p..

11)- D.R. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2) e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di cui al capo 49).

12)- F.R. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., possibile e doverosa nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

13)- F.N. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., possibile e doverosa nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

14)- F.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, alla stregua delle risultanze procedimentali.

15)- L.R. deduce il vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla misura della pena.

16)- M.L. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, sottolineando, per il reato di cui al capo 1), la circostanza scagionante della sua restrizione in carcere e, per il reato di cui al capo 49), la sua collocazione temporale oltre l’arco di riferimento del delitto associativo, con conseguente inconfigurabilità della ritenuta aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 17)- M.C. deduce il vizio di motivazione sulla confermata responsabilità per il reato di cui al capo 5), stante il riconoscimento della insufficienza delle dichiarazioni dei collaboranti per l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1) e l’utilizzo improprio e contraddittorio delle medesime per l’affermazione di responsabilità per l’altro reato.

18)- M.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità, stanti, per il reato di cui al capo 1), la circostanza scagionante della sua restrizione in carcere e, per il reato di cui al capo 5), l’insufficienza delle risultanza procedimentali.

19)- M.M. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., possibile e doverosa nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

20)- P.S. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2), stante l’insufficienza delle risultanze procedimentali, e il vizio di motivazione sulla misura della pena.

21)- Pi.Sa. si duole della mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 2) come reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 22)- S.F. si duole della mancata rilevazione dei presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., possibile e doverosa nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

23)- T.F. deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla confermata responsabilità per i reati di cui ai capi 1) e 2) e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di cui al capo 49).
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposto lo stralcio, per motivi processuali, delle posizioni di M.A. e M.C..

Venendo agli altri ricorsi, si osserva che quelli di A. F., C.M., C.G., D. D., D.A., Di.Ri., D. R., F.R., F.N., F. A., L.R. cl. (OMISSIS), M.M., P.S., Pi.Sa. e S.F. sono inammissibili, in quanto:

– recanti motivi attinenti alla responsabilità, per i quali c’è stata rinuncia e non si richiedeva quindi esame specifico da parte della Corte territoriale, nè si evidenzia l’idoneità a fondare l’immediata rilevabilità in questa sede di una causa di non punibilità a sensi dell’art. 129 c.p.p. o di una derubricazione di quanto contestato: così per A., C., C., D., D., Di., F.R., F.N., F., M.M., Pi.S. e S.F.;

– recanti motivi attinenti alla responsabilità, per i quali vale quanto detto sopra, e alla misura della pena, su cui l’impugnata sentenza ha reso una motivazione congrua in relazione al consenso manifestato dalle parti in proposito: così per D.R., L.R. cl. (OMISSIS) e P.S..

Inammissibile è anche il ricorso di D.M., che dopo aver concordato la pena in appello, a cui la sentenza impugnata si è attenuta, propone un diverso meccanismo di computo, che, al di là di ogni discorso di stretto diritto, conduce concretamente a un risultato finale più vantaggioso solo in forza di un’assertiva espansività massima delle attenuanti e di un’inaccettabile duplice valutazione delle attenuanti generiche.

Alla inammissibilità dei ricorsi di cui sopra consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno a quello una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

Per quanto riguarda C., la sua rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità rende inaccoglibile il ricorso in relazione ai capi 1, 8 e 10, per i quali non si evidenzia l’idoneità a fondare l’immediata rilevabilità in questa sede di una causa di non punibilità a sensi dell’art. 129 c.p.p., e neppure, quanto al capo 10 (omicidio Pa.), a sensi dell’art. 587 c.p.p., posto che l’assoluzione del coimputato S.P., all’uopo invocata dal ricorrente, si è basata sull’essenziale circostanza, riferibile a lui soltanto, e non anche a C., dell’incertezza della partecipazione alla riunione in cui si assunse la definitiva decisione di eliminare la vittima designata (v. pp. 97 s. della sentenza impugnata).

Fondata è invece la pretesa di estensione, a sensi dell’art. 587 c.p.p., dell’assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata nei confronti dei coimputati del delitto di cui al capo 14 (omicidio Tr.), essendo stata tale pronuncia basata sul rilievo oggettivo della generale inadeguatezza delle dichiarazioni accusatorie.

L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di C. limitatamente al reato di cui al capo 14), per non avere il medesimo commesso il fatto. Considerata la responsabilità dell’imputato per altri due omicidi (capi 8 e 10) punibili con l’ergastolo e per il delitto di cui al capo 1), la pena inflitta (di 30 anni di reclusione) non appare suscettibile di riduzione alcuna.

Venendo ora ai ricorsi di Di.R. e T., si osserva che sono senz’altro inaccoglibili le censure inerenti alla responsabilità per i delitti associativi, in quanto si risolvono in sostanza in contestazioni di carattere valutativo delle argomentazioni dei giudici di merito, che hanno ancorato il proprio giudizio alle precise propalazioni (per sè sufficienti, indipendentemente dal riferimento alla estorsione di cui al capo 50) di numerosi collaboranti ( Do., D.M., F.N., Z.), intranei ai sodalizi, che convergono essenzialmente fra loro, al di là – quanto a Di.R. – di apparenti discrasie cronologiche, spiegabili con la riferibilità di alcune indicazioni all’articolazione dell’organizzazione in sottogruppi.

Fondato è invece il motivo relativo all’aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata per il delitto di cui al capo 50 (già 49), essendo stata la sua sussistenza illogicamente motivata con la finalizzazione dell’illecita condotta al finanziamento dell’associazione, laddove la condotta stessa risulta cronologicamente collocata (dal dicembre 2003 al marzo 2005) fuori dell’arco temporale (sino al maggio 2003) di contestata esistenza dell’associazione stessa.

L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti di Di.R. e T. limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata per il delitto estorsivo di cui al capo 50 (già 49), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

Per quanto concerne, infine, i ricorsi di C. e M. L., il primo contesta genericamente la misura dell’aumento di pena ex cpv. art. 81 c.p., su cui l’impugnata sentenza si è attenuta al consenso manifestato dalle parti in proposito, e il secondo reca, da un lato, motivi attinenti alla responsabilità, per i quali c’è stata rinuncia e non si richiedeva quindi esame specifico da parte della Corte territoriale, nè si evidenzia l’idoneità a fondare l’immediata rilevabilità in questa sede di una causa di non punibilità a sensi dell’art. 129 c.p.p., e, dall’altro, una censura relativa all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata per il delitto estorsivo di cui al capo 50 (già 49).

A tale ultimo riguardo, si osserva che, nonostante la rinuncia dei detti imputati ai motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, l’impugnata sentenza deve essere annullata anche nei loro confronti limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata per il delitto estorsivo di cui al capo 50 (già 49), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto, dovendosi ad essi estendere, in forza dell’art. 587 c.p.p., l’accoglimento per ragioni oggettive del relativo motivo proposto da Di.R. e T..
P.Q.M.

Dispone la separazione degli atti relativi ai ricorsi di M. A. e M.C. e rinvia la relativa trattazione a nuovo ruolo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.N. limitatamente al reato di cui al capo 14) per non aver commesso il fatto, ferma restando la pena inflitta; rigetta nel resto il ricorso.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.R., T.F., C.G. e M.L. limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del contestata per il delitto estorsivo di cui al capo 50) (già 49 nella richiesta di rinvio a giudizio) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Assise d’appello di Bari;

rigetta nel resto i ricorsi.

Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri sedici imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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