T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1072 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente nel corso del 2005 ha diviso l’appartamento di sua proprietà sito in Via Corno di Cavento, 5, a Milano collocato su due piani, l’ottavo e il nono.

Sul terrazzo del nono piano era stata realizzata una serra, in forza di autorizzazione n. 1135 del 1983, trasformata, nel corso del 1991, in una veranda, per la quale sono state date due comunicazioni al Consiglio di Zona n. 19 rispettivamente il 2 luglio 1991 e il 2 ottobre 1991. In forza dei predetti titoli sarebbe stato edificato anche un piccolo bagno.

Poiché la divisione dell’appartamento comportava l’esecuzione di opere, il ricorrente ha presentato una d.i.a. in data 17 marzo 2005, integrata con successiva istanza del 23 maggio 2005.

L’Amministrazione ha rilevato, in sede di esame della d.i.a., l’esistenza di un abuso, consistente nella trasformazione di una veranda in serra e nella creazione di un servizio igienico sulla terrazza a servizio del sottostante appartamento e ne ha quindi disposto la demolizione.

Avverso l’ordine di demolizione parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione dell’art 7 L. 241/90, avendo l’Amministrazione omesso la comunicazione di avvio di procedimento;

2) violazione dell’art 31 DPR 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione di fatto e contraddittorietà: le opere sarebbero state realizzate in presenza di autorizzazioni, come emerge nell’atto di divisione; non sussistono quindi i presupposti per la demolizione.

3) difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, rilevando la mancanza di titolo per la trasformazione da serra a veranda e il superamento di s.l.p. a seguito della creazione del locale igienico.

All’udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso veniva trattenuto in discussione.

Con ordinanza n. 273 del 16.12.2010 il Collegio ha disposto una istruttoria, al fine di acquisire la documentazione relativa alle opere di trasformazione del nono piano, ed in particolare l’autorizzazione n. 1135 del 1983 e le comunicazione al Consiglio di Zona n. 19 del 2 luglio 1991 e del 2 ottobre 1991, nonché la normativa comunale che prevedeva la comunicazione al Consiglio di Zona per l’attività edilizia minore.

Il Comune ha depositato in data 12 gennaio 2011 una relazione, in cui ha dichiarato che le comunicazione del Consiglio di zona non risultano rintracciabili e risultano solo menzionate in un fax del 2005.

Si precisa poi in detta relazione che le opere in contestazione non rientravano tra le opere riconducibili all’art 26 L. 47/85 e pertanto andava esclusa la loro assegnazione al presidente dei Consiglio di Zona. La serra trasformata in veranda comporterebbe aumento di superficie e quindi un cambio di destinazione d’uso.

In vista dell’udienza di merito la difesa del ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.

All’udienza del 10 marzo 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

1) Oggetto del ricorso è l’ordine di demolizione di opere realizzate all’ultimo piano dell’immobile del ricorrente, consistenti nella creazione di un locale destinato a servizio e nella trasformazione d’uso di un locale da serra a veranda.

2) Il ricorso è fondato e merita accoglimento, essendo il provvedimento stato adottato a seguito di una istruttoria lacunosa e superficiale, nonché per un evidente travisamento dei fatti.

Parte ricorrente sostiene che il locale destinato a servizio è il risultato di opere interne, di cui all’art 26 L. 47/85 e ha dato prova di aver dato comunicazione nel 1991 al consiglio di Zona.

L’Amministrazione sul punto della natura dei lavori effettuati non ha compiuto alcuna istruttoria, limitandosi a rilevare l’assenza di titolo e ad ammettere l’impossibilità di trovare nei propri archivi eventuali comunicazioni.

Quanto invece alla serra, è stata prodotta la relativa autorizzazione del 1983, avente per oggetto la "formazione di un vano in pannelli di alluminio a vetri, ad uso serra, sul terrazzo di copertura dello stabile".

Nell’ordinanza si ignora il precedente titolo e si dispone la demolizione, per aumento di slp, senza tuttavia specificare la ragione di tale aumento di slp.

Già infatti il titolo edilizio del 1983 autorizzava la posa di pannelli sul terrazzo e la veranda mantiene le stesse caratteristiche strutturali e la medesima estensione, per cui il cambio di destinazione non può aver provocato un aumento di slp.

E" quindi indubbio che l’ordinanza di demolizione sia stata adottata sulla base di una istruttoria incompleta, lacunosa, senza l’esame degli atti in possesso dell’Amministrazione stessa, ed in particolare dei titoli pregressi.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento annullato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento dell’ 8 febbraio 2006 con cui viene disposta la demolizione delle opere edilizie realizzate sull’immobile di proprietà del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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