Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 29-04-2011, n. 16625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 4.11.09 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa 13.3.03 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di P.C. per il delitto di riciclaggio di un’autovettura.

Tramite il proprio difensore il P. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con cui lamentava contraddittorietà e assoluta illogicità della motivazione, che con deduzioni astratte e apodittiche aveva fondato la penale responsabilità del ricorrente soltanto sull’accertato innesto della targhetta e del pezzo di lamiera recanti numerazione dell’autovettura incidentata su un’altra autovettura, il che avrebbe provato l’illecita provenienza dell’autovettura e – al contempo – il reato di cui all’art. 648 bis c.p., non essendovi altra ragione di riportare dati di un’altra autovettura su un autoveicolo di provenienza lecita.

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, in quanto trascura che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da cui non si ravvisa motivo di discostarsi), integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di un’autovettura, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (targhe, numero di telaio, documenti di circolazione): cfr. Cass. Sez. 2 n. 38581 del 25.9.07, dep. 18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. 2 n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv.

232770; Cass. Sez. 2 n. 9026 dell’11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747;

Cass. Sez. 1 n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. 1 n. 7558 del 29.3.93, dep. 3.8.93, rv. 194767).

Quanto al fatto che l’autovettura in questione fosse effettivamente di provenienza delittuosa, basti ricordare che il presupposto sia della ricettazione sia del riciclaggio è l’esistenza di un delitto anteriore, ancorchè non accertato giudizialmente (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2 n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2 n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1 n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2 n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5 n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2 n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2 n. 4469 dell’8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2 n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2 n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2 n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6 n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4 n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97).

Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr, ancora, Cass. Sez. 6 n. 495 del 15.10.08, dep. 9.1.09, e da Cass. Sez. 2 n. 813 del 19.11.03, dep, 14.1.04; Cass. Sez. 2 n. 4769 del 23.9.97, dep. 12.11.97): è il caso di specie, essendo logica l’affermazione (che si legge nell’impugnata sentenza) per cui l’unica ragione di alterare i dati identificativi di una autovettura è quella di occultarne l’illecita provenienza.

Per il resto, le censure svolte in ricorso sono generiche e meramente assertive.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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