T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1068 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28.7.2004, il sig. Ruggeri presentava al Comune di Cinisello Balsamo, per conto di I.G. Srl, domanda di condono edilizio in relazione ad opere di ristrutturazione di immobile e cambio d’uso, eseguite sull’edificio di viale Sardegna, distinto al NCEU al Foglio 45, Mappale 170.

Con provvedimento del 3.4.2007, a firma del Dirigente del Settore Gestione Territorio, l’Amministrazione comunale negava il richiesto condono, in quanto le opere abusive insisterebbero su area vincolata prima della loro esecuzione e sarebbero altresì in contrasto con la destinazione urbanistica a spazi pubblici.

Contro il citato diniego era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo motivo, vale a dire la violazione degli articoli 32 e 33 della legge 47/1985, richiamati dall’art. 32 del DL 269/2003, convertito con legge 326/2003.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 7.4.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il gravame risulta infondato, per le ragioni che seguono.

Nell’unico (e peraltro non sempre chiaro, ad onor del vero), mezzo di ricorso, l’esponente sostiene che l’immobile di cui alla domanda di condono del 2004 non sarebbe stato soggetto ad alcun vincolo apposto anteriormente alla realizzazione dell’abuso, avventa nel 1999 (tale ultimo dato risulta dagli atti di causa e non è oggetto di contestazione fra le parti).

Sul punto si ricordi, infatti, che secondo l’art. 32 della legge 47/1985 (norma espressamente richiamata dall’art. 32 della legge 326/2003 di conversione del decreto legge 269/2003), sono suscettibili di sanatoria le "opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione", per cui non appare possibile procedere a condono per gli abusi commessi su beni vincolati prima degli abusi medesimi (sulla necessità, ai fini del condono, dell’anteriorità dell’abuso rispetto all’apposizione del vincolo, si veda Cassazione Penale, sez. III, 15.11.2010, n. 40179).

Nel caso di specie, come si desume dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, con deliberazione consiliare n. 104 del 23.7.1998, il Comune di Cinisello Balsamo adottava una variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG), che collocava l’area dove è stato commesso l’abuso, in zona "OC/S1", destinata a verde e servizi pubblici, secondo l’art. 17.1 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. doc. 3 e doc. 5 del resistente).

Ciò premesso, al momento di realizzazione dell’illecito edilizio di cui è causa (1999), a fronte della variante generale adottata ed in attesa di approvazione definitiva, la zona era soggetta a misura di salvaguardia, ai sensi dell’allora vigente legge 1902/1952 (analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 12 del DPR 380/2001), in forza della quale, in caso di contrasto fra gli strumenti urbanistici adottati ed una domanda di titolo edilizio, quest’ultima può essere sospesa dal Comune, seppure per un tempo determinato (sulle misure di salvaguardia e sul loro scopo, si vedano TAR Campania, Salerno, sez. II, 22.2.2010, n. 862 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3.12.2010, n. 7475).

Orbene, se si tiene conto della finalità ispiratrice della normativa sulla salvaguardia edilizia (vale a dire quella di impedire che, nelle more dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, quest’ultimo possa essere sostanzialmente vanificato da una serie di interventi in contrasto con il medesimo), è giocoforza ritenere che l’esistenza di una misura di salvaguardia costituisca preclusione anche all’accoglimento di una domanda di condono edilizio.

Infatti, qualora fosse accettata una istanza di sanatoria in contrasto con le previsioni di piano semplicemente adottate, si verificherebbe lo stesso risultato negativo che si vorrebbe evitare proprio attraverso l’introduzione delle misure di salvaguardia, cioè la sostanziale perdita di concreta efficacia dello strumento urbanistico, per effetto di una pluralità di interventi posti in essere prima della sua definitiva approvazione.

Si aggiunga ancora, a conferma di quanto sopra, che la normativa sul condono deve reputarsi di stretta applicazione, senza possibilità di interpretazione estensiva, trattandosi in ogni caso di disciplina eccezionale, il che giustifica ancora un’esegesi dell’art. 32 della legge 47/1985 nel senso sopra indicato.

A diversa conclusione non induce la sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 359 del 27.10.1988, prodotta da parte ricorrente, visto che nel caso allora esaminato dai giudici lombardi, era pacifico che il vincolo fosse scaduto prima della realizzazione dell’abuso.

In conclusione, non può che confermarsi il rigetto del ricorso.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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