T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1065 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 28.7.2004, il sig. Ruggeri presentava al Comune di Cinisello Balsamo, per conto di I.G. Srl, domanda di condono edilizio in relazione ad opere di posa di manto d’asfalto a copertura area di proprietà con tracciamento posti auto, eseguite sull’immobile di viale Sardegna, distinto al NCEU al Foglio 45, Mappale 145.

Con provvedimento del 3.4.2007, a firma del Dirigente del Settore Gestione Territorio, l’Amministrazione comunale negava il richiesto condono, in quanto le opere abusive insisterebbero su area vincolata prima della loro esecuzione e sarebbero altresì in contrasto con la destinazione urbanistica a spazi pubblici.

Contro il citato diniego era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo motivo, vale a dire la violazione degli articoli 32 e 33 della legge 47/1985, richiamati dall’art. 32 del DL 269/2003, convertito con legge 326/2003.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, concludendo per la reiezione del gravame

Alla pubblica udienza del 7.4.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il gravame risulta infondato, per le ragioni che seguono.

Nell’unico (e peraltro non sempre chiaro, ad onor del vero), mezzo di ricorso, l’esponente sostiene che l’immobile di cui alla domanda di condono del 2004 non sarebbe stato soggetto ad alcun vincolo apposto anteriormente alla realizzazione dell’abuso, avvenuta nel 2003.

Sul punto si ricordi, infatti, che secondo l’art. 32 della legge 47/1985 (norma espressamente richiamata dall’art. 32 della legge 326/2003 di conversione del decreto legge 269/2003), sono suscettibili di sanatoria le "opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione", per cui non appare possibile procedere a condono per gli abusi commessi su beni vincolati prima degli abusi medesimi (sulla necessità, ai fini del condono, dell’anteriorità dell’abuso rispetto all’apposizione del vincolo, si veda Cassazione Penale, sez. III, 15.11.2010, n. 40179).

Nel caso di specie, in relazione al momento di consumazione dell’illecito edilizio, il provvedimento impugnato (cfr. doc. 3 della società ricorrente), evidenzia la data del 1999, ma tale indicazione è frutto di un evidente errore materiale dell’Amministrazione, come del resto indicato anche nella memoria difensiva di quest’ultima, depositata il 7.3.2011.

Infatti, nella documentazione allegata all’istanza di condono (cfr. doc. 6 e doc. 9 della ricorrente), si dà atto che l’abuso è stato realizzato prima del 31 marzo 2003, mentre nella memoria dell’esponente del 25.2.2011, viene dichiarato che le opere da condonare sono state "eseguite in data 24.2.2003" (cfr. pag. 1 della menzionata memoria).

Ciò premesso e rilevato che l’abuso è stato commesso nell’anno 2003, quanto meno prima del 31 marzo dell’anno stesso, risulta ancora che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell’11.7.2002, l’Amministrazione di Cinisello Balsamo aveva disposto l’aggiornamento del programma urbano dei parcheggi (PUP), ai sensi dell’art. 3 della legge 24.3.1989, n. 122 (cfr. doc. 6 del resistente).

Attraverso tale adeguamento, era stato apposto specifico vincolo sul fondo di proprietà della ricorrente, sito in viale Sardegna (cfr. ancora il citato doc. 6, nel quale l’area vincolata compresa fra viale Sardegna e viale Abruzzi è contraddistinta con il numero 29).

Ai sensi dell’art. 3, comma 7°, della citata legge 122/1989, il programma urbano dei parcheggi costituisce variante agli strumenti urbanistici e l’atto di approvazione del medesimo PUP costituisce anche "dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare".

Di conseguenza, appare provato che già dal 2002 esisteva un valido vincolo sul terreno nel quale è stato realizzato l’abuso di cui è causa (nell’anno 2003, come sopra esposto), per cui legittimamente il Comune ha negato il condono in presenza di un vincolo anteriore all’esecuzione dell’illecito edilizio.

A diversa conclusione non induce la sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 359 del 27.10.1988, prodotta da parte ricorrente, visto che nel caso allora esaminato dai giudici lombardi, era pacifico che il vincolo fosse scaduto prima della realizzazione dell’abuso.

In conclusione, non può che confermarsi il rigetto del ricorso.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *