Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-04-2011) 29-04-2011, n. 16621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con pronuncia del 10.12.09 la Corte d’Appello di Napoli, previo riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, riduceva ad anni 1 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta a E.G., con sentenza 17.4.08 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, per il delitto di tentata estorsione, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.

Tramite il proprio difensore la E. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) erroneamente l’impugnata sentenza aveva ritenuto la ricorrente colpevole di tentata estorsione in base alla sola – non riscontrata – deposizione della persona offesa G.C., cui in realtà la E. aveva solo rivolto un’amichevole richiesta di denaro in virtù di una pregressa ventennale amicizia; il successivo inasprimento dei toni, derivato dall’esasperazione della E. dopo lo scontro avuto con gli operai dell’officina ubicata nel cortile sottostante all’abitazione della G. e dal rifiuto di costei di darle rifugio in casa, non aveva nulla a che vedere con tale richiesta di denaro;

b) superficialità e mancanza della motivazione nella parte in cui aveva dato credito alla deposizione accusatoria resa dalla persona offesa, pur priva di riscontri;

c) omessa motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, malgrado l’incensuratezza della ricorrente.

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

I motivi che precedono sub a) e sub b) – da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi relativi alla ricostruzione della vicenda che è all’origine del processo – si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in essi sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato conto delle ragioni dell’attendibilità della parte offesa, laddove ha narrato che la E., vistasi rifiutare dalla G. medesima la consegna di 20 Euro per l’acquisto di una dose di sostanza stupefacente, si era scagliata minacciosamente contro di lei, costringendola a rifugiarsi in casa.

Tale testimonianza, per di più, è riscontrata – sebbene la cosa non sia indispensabile, non applicandosi alla deposizione della parte offesa i canoni dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 – dalla testimonianza dell’assistente di p.s. N., sopraggiunto a seguito di richiesta di intervento da parte della G., che ha visto l’odierna ricorrente scagliarsi contro la persona offesa brandendo un coltello e minacciando di ucciderla.

Dunque, dalla ricostruzione accolta dai giudici di primo e secondo grado figura una perfetta finalizzazione delle minacce all’ottenimento del denaro.

Le contrarie supposizioni che si leggono in ricorso si risolvono in una mera istanza di ulteriore lettura in punto di fatto delle risultanze processuali, operazione preclusa in questa sede.

2- Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato, atteso che la gravata pronuncia ha correttamente motivato la prognosi negativa circa la possibilità che la E. si astenga dal commettere nuovi reati, rilevando che ella era, al momento del giudizio d’appello, detenuta agli arresti domiciliari per altro reato commesso successivamente a quello per cui oggi è processo.

3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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