Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16544 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 4 giugno 2003 il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta da M.M. e V.S. volta al risarcimento dei danni consistenti in una paralisi di tipo radicolare, superiore di tipo totale con recupero parziale in territorio mediano, riportati dal loro figlio A., durante un parto spontaneo, raccolto nella divisione di ostetricia e ginecologia del presidio "Ospedali Riuniti" di Foggia, in cui si era verificato l’arresto della progressione dovuto allo sbarramento della spalla e l’imprigionamento della testa all’esterno per circa 6-7 minuti.

Nell’occasione il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della ASL (OMISSIS) e della Regione Puglia e condannava l’Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti di Foggia, che era rimasta contumace al risarcimento dei danni.

Su gravame della Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia, la Corte di appello di Bari il 25 marzo 2009 rigettava la domanda dispiegata nei riguardi della Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Infatti, ad avviso del giudice dell’appello gli attori non avevano chiaramente indicato la persona giuridica contro la quale avevano inteso agire, avendo chiamato in causa il Presidio Ospedali Riuniti di Foggia, con incertezza sulla identificazione dell’ente convenuto, per cui la citazione era nulla e, quindi, trattando la causa nel merito dichiarava la carenza di legittimazione passiva della suddetta Azienda, come responsabile del pagamento di obbligazioni a carico della soppressa USL (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione propone ricorso la solo V.S., affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso la Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, la Regione Puglia, la ASL della Provincia di Foggia , subentrata alla ASL (OMISSIS) e P.G., che pone in rilievo che la domanda dispiegata nei suoi confronti venne respinta dal Tribunale e contro tale decisione non vi fu impugnazione da parte degli originari attori.

La ricorrente e l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, la Regione Puglia hanno depositato rispettive memorie.
Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che due sono le questioni centrali del presente ricorso.

La prima concerne la ritenuta incertezza nella citazione della individuazione del soggetto passivo della domanda, nonchè se, nella specie, si tratti di nullità della citazione o piuttosto di nullità di notificazione della citazione introduttiva, di cui trattano il primo, secondo e quarto motivo di ricorso.

La seconda riguarda la legittimazione passiva , nella specie, dato l’arco temporale della vicenda, delle Gestioni liquidatorie, ponendosi in evidenza che la prima è preliminare, ovviamente, alla seconda.

2.-Ciò posto, si evince dalla sentenza impugnata che il giudice dell’appello per ritenere tempestivo l’appello proposto dall’Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia", in quanto contumace involontario in primo grado, ha preso in esame l’atto di citazione del 21-25 febbraio 1997, che aveva come destinatario, tra gli altri, il Presidio sanitario Ospedali Riuniti di Foggia.

Esaminando la denominazione del destinatario il giudice dell’appello ha rilevato che tale denominazione " può essere tanto una denominazione impropria dell’Ente Ospedaliero Ospedale Riuniti di Foggia, soppresso con la L. n. 833 del 1978, le cui funzioni con decorrenza dal 1 aprile 1981 sono state accorpate nella USL (OMISSIS) quanto una denominazione impropria dell’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti di Foggia, ente dotato di personalità giuridica costituito con il Decreto n. 44 del 31 gennaio 1997 della Giunta regionale pugliese e pubblicato sul B.U.R. del 6 febbraio 1997".

Ancora dalla sentenza impugnata si evince che la citazione-diretta al Presidio Ospedali riuniti di Foggia in persona del legale rappresentante pro tempore è stata notificata il 21 febbraio 1997 a mani del Dirigente sanitario dottoressa R.C., all’epoca dipendente dalla ASL (OMISSIS), mentre alla suddetta data il legale rappresentante della costituita Azienda era il direttore generale dottor O.F..

Infine, la dottoressa R. non era all’epoca dipendente del Presidio Ospedali Riuniti di Foggia (lo divenne solo dal 1 aprile 1997), e non diede notizia alla Azienda della suddetta citazione e che il luogo in cui avvenne la notifica – via (OMISSIS) – non era all’epoca la sede dell’Azienda, rimasta priva della sede fino al 1 aprile 1997, allorchè divenne operante.

Sulla base di tali elementi, in parte normativi, in parte fattuali, in conformità a giurisprudenza di questa Corte, che richiama, (Cass. n. 2678/98) il giudice dell’appello ha dichiarato la nullità della citazione nei confronti dell’ente convenuto.

3.-In merito a tale statuizione il Collegio, esaminando il primo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 327, comma 2, art. 164 e art. 163 c.p.c., n. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Dpgr. Regione Puglia 31 gennaio 1997, n. 44, circa l’individuazione dell’ente convenuto in primo grado) osserva quanto segue.

In linea di principio vi è incertezza assoluta sulle persone dell’attore, o, come in questo caso, del convenuto quando non si possa dall’atto di citazione neppure lontanamente arguire chi sia il convenuto ossia vi sia incertezza assoluta sulla persona chiamata in giudizio e sia destinatario dell’atto (Cass. n. 17771/05).

Nella specie, è normativamente chiaro che l’Azienda ospedaliera fu costituita con il Decreto n. 44 del 31 gennaio 1997 e da questa data avesse come sede legale quella di via (OMISSIS), anche se non ancora concretamente operativa. Infatti, ciò che vale è che l’ente era stato già giuridicamente istituito, in attesa di divenire concretamente operante nella sede dove fu notificata una copia dell’atto introduttivo, la cui validità decorre dalla notifica e non già dalla data apposta in calce ad esso.

Quindi, alla data della notifica dell’atto di citazione, che fu ricevuto materialmente dalla dottoressa R., il dott. O. era a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’ente pro tempore.

Dalla relata dell’ufficiale giudiziario si evince che la R. era addetta alla ricezione e "che ne cura le copie" (v. p. 7 ricorso ) e su questa relata non vi sono contestazioni nei controricorsi, che, invece, contestano l’assunto della ricorrente in ordine alle funzioni, all’inquadramento della R. e al luogo di notificazione.

Questi semplici dati inducono a ritenere che quanto meno la R. fosse dirigente sanitaria dell’Azienda e, sebbene non fosse stata indicata "Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti", ma Presidio Ospedali riuniti di Foggia, non vi è alcun insuperabile dubbio che all’epoca i genitori del piccolo A. avessero voluto citare proprio l’Azienda, l’unica che includeva nella denominazione "Ospedali Riuniti", per cui la citazione deve ritenersi valida (v.

Cass. n. 11900/03; Cass. n. 19992/07).

In altri termini, la istituzione dal 31 gennaio 1997 dell’Azienda, con la nomina del direttore generale avvenuta nel 1996, la presenza in loco della R. che ricevette l’atto per curarne la copia, la inesistenza, giuridica, quindi, del Presidio, sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice dell’appello sia a non propendere per l’incertezza del soggetto destinatario, sia a non dichiarare la nullità della citazione, che non poteva all’epoca avere altro destinatario che l’Azienda.

In questi limiti va accolto il primo motivo, per cui non essendo l’Azienda contumace involontaria il suo tardivo appello va dichiarato inammissibile, con la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, restando assorbiti tutti gli altri del ricorso.

Le parti resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore della ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il presente ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna le parti resistenti al pagamento in solido a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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