T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-04-2011, n. 1091 Liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il presente ricorso è stato impugnato dai delegati l’atto indicato in epigrafe, con il quale la Commissione Elettorale Circondariale di Milano ha disposto la ricusazione della lista "Unione democratica per i consumatori pensionati" dalla competizione elettorale per il rinnovo degli organi dell’amministrazione comunale di Milano;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Rilevato che la lista presentata dai delegati, sottoscritta da 1095 presentatori rispetto al minimo di 1000 firme richieste dalle vigenti disposizioni di legge, è stata ricusata in seguito alla verifica formale della documentazione presente in atti, atteso che 213 firme sono risultate apposte da sottoscrittori che, sulla base delle generalità indicate, non risultavano iscritte nell’anagrafe del comune di Milano, non potendo, pertanto, essere ritenute valide ai fini del computo complessivo, mentre 111 firme sono state apposte da soggetti già sottoscrittori di liste in precedenza presentate alla segreteria dell’ufficio elettorale, risultando, dunque, la lista sottoscritta legittimamente da soli 771 soggetti;

Rilevato che parte ricorrente ha contestato le risultanze di tale verifica formale, sostenendo di conoscere personalmente almeno 150 dei 213 sottoscrittori indicati come non figuranti nel registro dell’anagrafe del comune di Milano, che, al contrario, risiederebbero regolarmente in tale comune e sarebbero legittimati ad esercitare nello stesso il diritto di voto;

Ritenuto che parte ricorrente abbia omesso di fornire la necessaria prova di resistenza, atteso che era suo preciso onere attivarsi presso l’ufficio anagrafe del comune di Milano al fine di ottenere documentazione certificativa idonea a provare che dei 213 soggetti risultanti non figuranti nel registro dell’anagrafe del comune di Milano in base alla documentazione esaminata dalla commissione circondariale – ed in particolare da certificazione del comune di Milano facente fede fino a querela di falso – fossero invece iscritti nelle liste elettorali del comune almeno un numero sufficiente di soggetti necessario al raggiungimento del minimo di 1000 sottoscrittori;

che tale prova non è stata fornita, essendosi parte ricorrente limitata a produrre tale certificazione solo in relazione a 7 dei 213 soggetti succitati;

Rilevato, inoltre, che, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione intimata, risultano i nominativi delle liste già sottoscritte dagli ulteriori 111 soggetti le cui firme non sono state ritenute valide ai fini del computo totale;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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