Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-04-2011) 29-04-2011, n. 16617 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 08/10/2010, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 14/10/2009 del Gup presso il Tribunale di Lecco, assolto M.I. dal reato di cui al capo E) ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6 contestata al capo R), rideterminava in anni otto di reclusione e ed Euro 2.000,00 di multa, la pena inflitta a M.I. per una serie di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato personalmente proponendo delle specifiche censure con riferimento ad alcuni capi di imputazione.

Successivamente, con dichiarazione resa all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Monza, il prevenuto ha rinunziato al ricorso.
Motivi della decisione

A seguito dell’intervenuta rinunzia all’impugnazione, il ricorso è divenuto inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. D).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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