T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-04-2011, n. 1059 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente veniva ammessa con riserva ad un concorso indetto dal Comune di Milano nell’anno 1994 per 7 posti di Assistente di Settore all’esito del ricorso presentato contro l’esclusione per difetto dei requisiti previsti dal bando.

Successivamente, risultata vincitrice del concorso, il Comune sospendeva le nomine dei vincitori ammessi con riserva fino all’esito del giudizio innanzi al TAR.

Il giudizio di merito avverso il provvedimento di esclusione si concludeva dinanzi al TAR con una sentenza che rigettava le pretese della ricorrente che veniva poi riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza 6379\02.

Il Comune ottemperava alla sentenza assumendo in data 30.1.2003 la ricorrente senza riconoscere effetti retroattivi al provvedimento di nomina e dichiarandosi disponibile ad una retrodatazione ai soli fini giuridici, escludendo qualsiasi corresponsione di arretrati.

La ricorrente adiva il giudice del lavoro di Milano per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma questi dichiarava il difetto di giurisdizione poiché il fatto da cui si sarebbe originato il danno, e cioè la delibera che sospendeva la sua assunzione, era precedente al 1.7.98.

La ricorrente incardinava presso il TAR Lombardia un ricorso avente il medesimo contenuto di quello proposto al giudice del lavoro, ma il TAR, qualificato il ricorso come teso a pretendere un adempimento nascente dalla sentenza e quindi valutabile come giudizio di ottemperanza, lo dichiarava inammissibile dal momento che la sentenza da eseguire era quella emessa dal Consiglio di Stato nel 2002.

A questo punto la dott.ssa B. ricorreva in ottemperanza davanti al Consiglio di Stato che rigettava la richiesta sul presupposto che non vi fosse nessuna ottemperanza da effettuare poiché l’amministrazione all’esito della sentenza aveva provveduto ad assumere tempestivamente la ricorrente e l’oggetto dell’originario ricorso riguardava esclusivamente la mancata ammissione al concorso.

Inoltre affermava il Consiglio di Stato che l’unico tipo di risarcimento danni azionabile in sede di ottemperanza è quello che deriva dal tardivo adempimento dell’amministrazione che in questo caso non vi è stato.

La ricorrente in conseguenza dell’ulteriore pronuncia che non entrava nel merito delle sue richieste tornava a presentare il presente ricorso innanzi al TAR.

Il Comune di Milano nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per il divieto del ne bisin idem, visto che sulla precedente sentenza del TAR si era formato il giudicato, e per l’intervenuta decadenza ex art. 69,comma 7, D.lgs. 165\2001.

La prima eccezione di rito potrebbe essere superata poiché il giudicato si è formato su una questione di rito e cioè l’incompetenza a decidere un supposto giudizio di ottemperanza che, però, all’esito della sentenza del Consiglio di Stato 5230\2007 tale non era.

Non sarebbe, perciò, precluso al TAR esaminare le questioni di merito sottese al ricorso, se non fosse che il ricorso non era ormai più proponibile in virtù della norma richiamata nella seconda eccezione preliminare formulata dal Comune di Milano.

La valutazione a suo tempo operata dal Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, per dichiarare il proprio difetto di giurisdizione era fondata.

Il danno lamentato dalla ricorrente, infatti, non deriva dal provvedimento di esclusione dal concorso, ma dal diverso provvedimento assunto dal Comune di Milano all’esito delle prove di concorso con cui sono stati assunti i vincitori di concorso, sospendendo nel contempo la nomina di coloro che erano stati ammessi con riserva.

Si tratta della deliberazione 4415\94 che non è provvedimento strettamente conseguenziale a quello di esclusione dal concorso poi annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza 6379\02.

Infatti la decisione di soprassedere alla nomina della dott.ssa B. è stata frutto di un’autonoma scelta discrezionale e non la conseguenza necessitata della decisione di non ammettere a suo tempo la ricorrente alle prove concorsuali.

Ella avrebbe dovuto, pertanto, impugnare nei termini quel provvedimento così da radicare un giudizio che poteva essere valutato dal giudice amministrativo.

Nel momento in cui il legislatore decise di modificare il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego affidando al giudice del lavoro quello che fino al 30.6.1998 era stato oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che permaneva solo per le categorie non contrattualizzato, venne fissato un termine per ricorrere in relazione a vicende relative all’impiego che fossero riconducibili a momenti anteriori al 1.7.98.

Il legislatore fissò il termine del 15.9.2000 che aveva natura sostanziale e non processuale nel senso che dopo quella data veniva meno la possibilità di far valere in giudizio le pretese che scaturivano da vicende anteriore alla data del 1.7.98.

Nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 – che, secondo la disciplina transitoria della devoluzione del contenzioso al g.o., sono mantenute alla giurisdizione esclusiva del g.a. – dovevano essere proposte entro il 15 settembre 2000, essendo tale data concepita, dall’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998, non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; ne consegue che, decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al g.o (vedi Cass. 24690/2010).

Di conseguenza il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

La natura della decisione e la particolarità della vicenda in esame giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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