Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 29-04-2011, n. 16728 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29 luglio 2010, il Tribunale di Latina rigettava le richieste di riesame proposte nell’interesse di D.F.L. e T.C. e relative al sequestro di alcuni edifici, in Comune di (OMISSIS), oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico. Entrambi venivano indagati anche per il reato di violazione di sigilli.

Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il sequestro preventivo era stato disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero con decreto in data 16 giugno 2010, trasmesso al G.I.P. il giorno seguente con richiesta di convalida e di emissione del decreto di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1.

Aggiungevano che il sequestro veniva portato ad esecuzione dalla polizia giudiziaria delegata in data 21 giugno 2010, mentre il G.I.P. emetteva, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il proprio decreto di sequestro il 28 giugno 2010.

Affermavano, conseguentemente, che da tale scansione temporale derivava l’inefficacia o l’inesistenza del provvedimento di sequestro, in quanto la richiesta di convalida del 16 giugno 2010 riguardava un sequestro non ancora eseguito, mentre all’esecuzione del 21 giugno 2010 non aveva fatto seguito alcuna autonoma richiesta di convalida al G.I.P., il cui decreto del 28 giugno successivo non sviluppava alcuna efficacia sanante rispetto alla precedente ablazione ormai priva di efficacia.

Osservavano che, sul punto, il provvedimento impugnato aveva omesso ogni considerazione.

Con il secondo motivo di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il sequestro aveva ad oggetto l’intera area e sette diversi manufatti, uno dei quali già precedentemente sequestrato perchè realizzato in assenza di permesso di costruire ed oggetto di sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e revoca del relativo sequestro in data 18 dicembre 2009, con la conseguenza che l’esecuzione del nuovo sequestro per lottizzazione abusiva veniva a costituire un bis in idem con consequenziale caducazione del provvedimento di sequestro impugnato.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 8 aprile 2011 la difesa depositava memoria con la quale richiamava i motivi di ricorso e richiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato Occorre preliminarmente ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (v., da ultimo, Sez. 5, n. 35532, 1 ottobre 2010).

Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è fondato su una erronea lettura delle norme sostanziali e processuali applicate e che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la astratta configurabilità dei reati posti alla base del provvedimento di sequestro trattandosi, palesemente, di un ipotesi di lottizzazione abusiva, per di più eseguita in zona sottoposta a diversi vincoli, nonchè di violazione di sigilli.

La stessa scansione temporale della vicenda processuale riportata in ricorso evidenzia il rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 321 c.p.p. da parte del Pubblico Ministero e del G.I.P. e la conseguente legittimità del provvedimento impugnato.

Risulta infatti che il Pubblico Ministero ha emesso il decreto d’urgenza il 16 giugno 2010, chiedendo la convalida al G.I.P. il giorno seguente.

Si è già avuto modo di precisare che il termine di 48 ore previsto dall’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida al G.I.P., decorre dalla esecuzione del sequestro e non dall’adozione del provvedimento (Sez. 3, n. 4871, 10 febbraio 2005).

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha rilevato che l’eventuale scadenza del termine di 48 ore previsto per la convalida del sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, ben potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall’art. 321 c.p.p. imponendo lui stesso il vincolo reale sul bene e ciò in quanto il termine predetto non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell’emissione del provvedimento da parte del giudice, poichè non è possibile ritenere che l’esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del Pubblico Ministero (Sez. 3, n. 15717, 15 aprile 2009; Sez. 3, n. 42898, 4 novembre 2004:

Sez. 3, n. 16284, 7 aprile 2003; Sez. 6, n. 5023, 15 marzo 1996, V. anche Sez. 5 n. 21920, 8 giugno 2010).

La legge, dunque, individua unicamente nella materiale esecuzione del sequestro disposto d’urgenza il momento in cui cominciano a decorrere le 48 ore per la richiesta di convalida, cosicchè nulla logicamente impedisce al Pubblico Ministero di richiedere la convalida prima che detto termine inizi a decorrere.

I principi sopra richiamati vanno dunque ribaditi con l’ulteriore precisazione che in materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall’esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poichè la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso.

Il termine di legge, pertanto, nella fattispecie risulta pienamente rispettato dal Pubblico Ministero ed il provvedimento impugnato risulta emesso dal giudice nei dieci giorni successivi.

La misura reale era stata pertanto legittimamente disposta.

La infondatezza caratterizza anche il secondo motivo di ricorso, poichè non viene considerato che la lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro possono concorrere (Sez. 3, n. 9307, 9 marzo 2011).

La distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all’area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 9446, 10 marzo 2010; Sez. 3, n. 17663,11 maggio 2005).

La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può dunque spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Va infine rilevato, con riferimento alle lamentate carenze motivazionali, che il ricorso presentato al Tribunale del riesame non contiene alcun riferimento alle vicende relative alla convalida del sequestro ed al rispetto dei termini, mentre la questione relativa al preteso bis in idem viene incidentalmente sollevata, unitamente ad altre considerazioni, per escludere l’attualità delle esigenze cautelari che, al contrario, il Tribunale ha ritenuto sussistenti sotto il diverso e più ampio profilo della incidenza delle conseguenze antigiuridiche delle violazioni urbanistiche anche dopo la ultimazione dei lavori, assorbente rispetto ad ogni altra questione.

I lamentati vizi sono, pertanto, palesemente insussistenti.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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