T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 741 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il presente ricorso è impugnata l’epigrafata deliberazione con cui il Comune intimato ha approvato la variante n. 2 di chiusura al proprio Piano Regolatore Generale;

Considerato che:

– il provvedimento gravato ha valenza urbanistica e non incide direttamente sull’interesse ambientale facente capo all’associazione ricorrente;

– le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’art. 13, l.8 luglio 1986, n. 349, sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dell’interesse all’ambiente mediante la proposizione di motivi di gravame attinenti alla sfera degli interessi ambientali che sono loro propri, ed è invece loro preclusa la proposizione di censure aventi valenza urbanisticoedilizia che solo in via indiretta possano avere rilievo ai fini della tutela dei valori ambientali (C.d.S. IV, 12 marzo 2001 n. 1382 e 9 novembre 2004 n. 7246; T.A.R. Toscana I, 9 giugno 2003 n. 2307 e 23 giugno 2008 n. 1651);

Considerato inoltre, quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente, che:

– l’Agenzia delle Entrate di Firenze, con nota 8 aprile 2009 prot. 20863, ha segnalato che non sussistono in capo alla stessa le condizioni reddituali per l’accoglimento della richiesta;

– l’art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve interpretarsi unitariamente con le sue restanti disposizioni, nel senso che il beneficio è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purchè rientrino, però, nei parametri reddituali di cui all’art. 76 del medesimo d.P.R. 115/2002 (T.A.R Toscana II, n. 569/2011);

Ritenuto pertanto di disporre la revoca dell’ammissione dell’associazione ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nella causa in esame e di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione, con compensazione delle spese processuali sussistendone giuste ragioni in relazione all’incertezza giurisprudenziale, all’epoca della proposizione del gravame, su tale questione;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e revoca l’ammissione dell’associazione ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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