Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 29-04-2011, n. 16614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

avv.to Ammedola Antonio che ha concluso che il rigetto e/o inammissibilità.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/09/2010, la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza pronunciata in data 28/04/2009 con la quale il Tribunale di Lagonegro aveva ritenuto M.G. responsabile del delitto di cui all’art. 646 c.p. per essersi appropriato, abusando della relazione di prestazione d’opera, del timbro e di un assegno bancario appartenente alla società Basi Grafiche s.a.s., non restituendoli e negoziando il titolo per Euro 2.500,00. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. illogicità della motivazione e travisamento della prova:

sostiene il ricorrente che l’argomentazione addotta dalla Corte territoriale per sostenere la sua colpevolezza era fallace perchè solo il querelante – Mi.An. – nella sua qualità di legale rappresentante della società avrebbe potuto conoscere dell’avvenuta negoziazione dell’assegno ed attivarsi per integrare la necessaria provvista con un duplice versamento. La Corte, poi, non aveva considerato che l’assegno in questione faceva parte di un carnet consegnato al Mi. in data 27/12/2001. 2. Violazione dell’art. 74 c.p.p. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine al motivo di gravame con il quale si era chiesta di dichiarare la carenza di legitimatio ad causam della parte civile essendo stata la medesima risarcita avendo l’imputato, a seguito della sentenza di primo grado, corrisposto, a titolo di provvisionale, la somma di Euro 2.500,00.
Motivi della decisione

3. illogicità della motivazione e travisamento della prova: la doglianza è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto, la Corte territoriale ha chiarito che "non è in discussione che l’assegno in questione sia stato sottoscritto dall’imputato. E’ controverso a che titolo, ed in che epoca, ciò sia avvenuto: se a distanza di oltre un anno e mezzo, quando egli non aveva più i poteri di rappresentanza della società (ed era in causa con Mi.), come sostenuto dall’accusa; ovvero nell’immediatezza del prelievo del blocchetto di assegni, cioè qualche giorno prima delle dimissione della carica, come sostenuto dalla difesa".

La Corte territoriale ha condiviso la decisione del primo giudice osservando:

– la condotta dell’imputato trovava un adeguato movente nella circostanza della pendenza di un contenzioso civile per il riconoscimento di alcune spettanze delle quali il M. lamentava la mancata corresponsione;

– il M., sicuramente aveva il possesso dell’assegno in questione non solo perchè lo aveva sottoscritto ma anche perchè faceva parte di un carnet ritirato (in data 27/12/2001) e cioè quando ancora era amministratore (essendosi dimesso il 3/01/2002);

– illuminante era la scansione cronologica della vicenda perchè, se davvero l’assegno fosse stato sottoscritto dal M. quando egli era ancora rappresentante della società (cioè prima del 3/01/2002) all’asserito scopo di effettuare un pagamento, non si comprendeva la ragione della sua negoziazione così tardiva (ottobre 2003);

– se fosse plausibile la tesi difensiva, non si comprendeva perchè il Mi. avrebbe dovuto utilizzare un assegno sottoscritto dal M., rimasto per oscure ragioni a disposizione della società;

– i movimenti sul conto corrente, confermavano quanto affermato dalla parte civile ossia di avere effettuato dei versamenti al fine di integrare la provvista ed evitare il protesto dopo essere stato avvertito della negoziazione del titolo da parte del Banco di Napoli:

il che significava che il Mi. era all’oscuro della negoziazione perchè, se l’avesse fatta lui, si sarebbe premurato di verificare la sussistenza della relativa provvista. Orbene, a fronte di tale complesso ragionamento che, in modo logico, congruo ed adeguato rispetto agli evidenziati dati fattuali ha tratto la conseguenza che fondata doveva ritenersi la tesi accusatoria, l’imputato, in questa sede, si è limitato, in pratica, solo a confutare l’argomento secondo il quale il Mi. era all’oscuro della negoziazione perchè, se l’avesse fatta lui, si sarebbe premurato di verificare la sussistenza della relativa provvista.

Sostiene, invece, il ricorrente, che la documentazione in atti proverebbe il contrario. Sennonchè si deve ribattere che non solo la censura appare poca chiara in quanto non contraddice quanto sostenuto dalla Corte in ordine alla cadenza degli eventi e alla cronologia di quanto risultava dall’estratto conto (ossia che il versamento fu eseguito dopo che la Banca comunicò che l’assegno era stato negoziato e che il conto era scoperto), ma si limita, sulla base di tre atti processuali, a sostenere che il Mi. sapeva, al momento in cui aveva effettuato il versamento, che il conto era scoperto: ma il ragionamento è poco comprensibile perchè non si capisce il motivo per cui, dal contenuto della querela, si dovrebbe desumere che il Mi. sapeva che il conto era scoperto e, come, poi, da questo elemento si dovrebbe risalire al fatto che era stato proprio lui e non il M. sottoscrivere l’assegno.

In realtà, la motivazione della Corte è ben più complessa e si basa su una serie di elementi logici e fattuali che il ricorrente si è ben guardato dal confutare (ad es. nulla è stato dedotto in ordine al movente – al fatto della tardiva negoziazione).

La censure, quindi, proposte con il presente ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.

Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:

ex plurimis SS.UU. 24/1999. 4. Violazione dell’art. 74 c.p.p.: è vero che la Corte territoriale non ha motivato sulla dedotta censura ma si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto è del tutto evidente che pagare la provvisionale a seguito della sentenza di primo grado non significa affatto aver tacitato la parte civile.

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile.
P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Mi.An. nella qualità di legale rappresentante della società Basi Grafiche s.a.s. di Mi.

A. delle spese sostenute nel presente grado di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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