Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.
Stefano Mielli Primo Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 456/2009, proposto da Fidelio Leopoldo, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Trovato ed Elena Fabbris, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Vigonza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giangiuseppe Baj, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuele Gullo in Venezia, S. Croce 358/C;
per l’annullamento della determinazione prot. n. 31622 del 21.11.2008, notificata in data 1 dicembre, con la quale l’Amministrazione Comunale ha ordinato al ricorrente di “provvedere previo il rilascio da parte del Dipartimento di Prevenzione U.l.s.s. n. 15 dell’idonea autorizzazione, entro 60 giorni dalla notifica della presente, alla bonifica mediante rimozione e smaltimento delle lastre di cemento amianto danneggiate, ovvero ad ogni altro intervento previsto dal D.M. 06.09.1994, situate all’interno della proprietà mediante affidamento dei lavori ad impresa abilitata e di presentare all’ufficio Ambiente del Comune i formulari attestanti il corretto smaltimento delle medesime lastre;
visto il ricorso, notificato il 2 febbraio 2009 e depositato presso la Segreteria il 10 febbraio 2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigonza;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Trovato per la parte ricorrente e l’avv. Baj per il Comune di Vigonza;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
considerato che la determinazione impugnata è stata revocata in via di autotutela;
che da ciò discende la cessazione della materia del contendere, ma che, nonostante ciò, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2009.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 456/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it