T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 27-04-2011, n. 700 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui esso ha ad oggetto la documentazione relativa alla domanda di derivazione idrica proposta da N.B..

Infatti l’istanza di accesso proposta in data 12 Novembre 2010 al Difensore Civico Regionale ha riguardato soltanto la documentazione allegata all’istanza di derivazione idrica presentata dall’azienda agricola P.A. e A..

Il provvedimento impugnato, datato 12 Ottobre 2011, è pervenuto ai ricorrenti in data 14 Ottobre 2011.

Il ricorso è stato notificato in data 16 Dicembre 2010, dunque oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 116 del codice del processo amministrativo e dunque, nei limiti sopra precisati, è tardivo.

Per quanto riguarda invece l’accesso alla documentazione allegata all’istanza di derivazione idrica presentata dall’azienda agricola P.A. e A. il ricorso è fondato.

La stessa Amministrazione presuppone che i ricorrenti siano titolari di un interesse specifico ad accedere alla documentazione relativa all’azienda Piacentini, avendo ammesso che ai ricorrenti deve essere riconosciuta la possibilità di visionare la documentazione richiesta.

Si tratta infatti in ogni caso di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione in relazione al procedimento amministrativo di concessione di derivazione idrica, ancorchè si tratti anche di atti privatistici, comunque contemplati dalla definizione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge n° 241 del 1990.

Il collegio osserva che, in materia di accesso agli atti amministrativi, deve ricomprendersi nel relativo diritto sia la visione che il rilascio di copia del documento, attesa l’abrogazione della disposizione dettata dall’art. 24 comma 2, lett. d), nella formulazione originaria della l. n. 241 del 1990, che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due indicate modalità di accesso (così da ultimo TAR Napoli VI n° 26573 del 2010).

L’Amministrazione non ha dimostrato la sussistenza di effettivi profili di riservatezza che possano ostare al rilascio di copia.

Deve essere dunque ordinata l’esibizione degli atti richiesti limitatamente alla documentazione acquisita dall’Amministrazione con riferimento alla domanda di derivazione idrica presentata dall’ dall’azienda agricola P.A. e A..

L’esito del giudizio impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina l’esibizione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, degli atti richiesti limitatamente alla documentazione acquisita dall’Amministrazione con riferimento alla domanda di derivazione idrica presentata dall’azienda agricola P.A. e A..

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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