Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 29-04-2011, n. 16610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 3/06/2009, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 11/04/2008 con la quale il Tribunale della medesima città aveva ritenuto C.V. responsabile del delitto di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31. 2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha dedotto violazione di legge sostenendo l’insussistenza del contestato reato in quanto "alcuna variazione del patrimonio che superi gli Euro 10.329,00 si verificava atteso che il mutuo era finalizzato all’acquisto della prima casa, con soldi non del C. ma della banca alla quale lo stesso si impegnava di restituire ratealmente la somma erogata e destinata alla prima casa" ossia di un bene destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

3. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è infondata.

3.1. Il fatto che ha dato origine al presente procedimento è il seguente: l’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., stipulava, unitamente alla moglie ed alla suocera, un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa (il cui valore, anche a voler considerare la sola quota indivisa, era sicuramente superiore all’importo di Euro 10.329,14), acquisto del quale, però, non effettuava la comunicazione di cui alla citata legge, art. 30. 3.2. La citata legge, art. 30 prevede la comunicazione "di tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore agli Euro 10.329,14 (…) sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".

La ratio della norma in esame, consiste nel prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite sicchè, è proprio in tale ottica che è stata prevista la comunicazione delle variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio il cui valore superi la soglia di Euro 10.329,14.

Ciò significa, quindi, che, sotto il profilo materiale, è sufficiente che la composizione del patrimonio superi la suddetta soglia, perchè, ove la comunicazione non venga effettuata, il reato, sotto il profilo materiale, diventa astrattamente configurabile.

La suddetta norma, però, introduce un’eccezione che riguarda i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Ora, per dare un significato alla suddetta eccezione bisogna tener presente che il reato è previsto per gli incrementi del patrimonio ossia quella universitas rerum composta di beni di natura durevole destinati, normalmente, ad incrementare, con il tempo, il loro valore e, quindi, la ricchezza del proprietario.

Quindi, è proprio dalla ratio legis e dalla stessa lettera della legge che si evince che l’eccezione prevista dalla norma si riferisce a tutti quei beni che – benchè, come valore possano superare la soglia minima di Euro 10.329,14 – proprio perchè, essendo adibiti al soddisfacimento dei bisogni quotidiani, sono destinati ad essere consumati e, quindi, con il tempo, non solo a diminuire di valore ma addirittura ad esaurirsi proprio fisicamente o comunque diventare obsoleti e, quindi, inutilizzabili ossia, in una parola, senza alcuna valore, a seguito dell’uso fattone.

Ciò significa che quei beni, proprio perchè destinati al soddisfacimento di bisogni quotidiani e, quindi, al consumo, non possono, da un punto di vista giuridico, considerarsi parte del patrimonio (che presuppone, invece, un complesso di beni durevoli acquistati a titolo di investimento per proteggersi dall’inflazione e/o per incrementare la propria ricchezza) e, pertanto, al di là del loro contingente valore economico di acquisto, non vi è necessità della denuncia.

Da quanto detto consegue l’infondatezza della doglianza perchè l’acquisto di un immobile, sia pure qualificabile come prima casa destinata al soddisfacimento del bisogno abitativo (che, peraltro, può essere soddisfatto anche in altri modi, ad es. con un contratto di locazione), di per sè, non può mai rientrare nell’eccezione di cui alla citata legge, art. 30 in quanto, in considerazione delle sue caratteristiche (bene durevole soggetto a rivalutazione) deve ritenersi un elemento di valore del patrimonio per il quale va effettuata la denuncia.

3.3. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condannata del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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