Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2538 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

llato, per delega dell’Avv. Ramadori;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli appellanti L. L., A. R. e M. R. sono titolari dell’azienda agricola "O. V.", che produce e vende piante e fiori. L’attività di coltivazione si svolge su un’area di circa 11.470 mq, in parte in serre e in parte nel terreno agricolo, nel Comune di Barbariga (BS).

L’area aziendale confina ad est con la strada provinciale "9" (Quinzanese). Per l’uscita dalla suddetta strada i ricorrenti hanno realizzato una corsia di decelerazione, autorizzata dalla Provincia di Brescia con provvedimento del 7 maggio 2003, a titolo precario e per la durata di 19 anni.

Recentemente la Provincia di Brescia ha deciso di realizzare una rotatoria lungo la strada provinciale "9", a sud della zona industriale esistente. Il relativo progetto preliminare è stato approvato con la deliberazione giuntale n. 140 del 27 marzo 2007, e quello definitivo con la n. 494 del 5 ottobre 2009.

La rotatoria prevede un’uscita verso ovest, per l’azienda dei ricorrenti, e due verso est, per la zona industriale e per l’agriturismo "Fenil Grande".

L’intervento è stato motivato con la necessità di eliminare alcune situazioni critiche per la viabilità, ivi compreso l’accesso all’azienda dei ricorrenti, e si inserisce in un più ampio pacchetto di lavori, nella stessa zona, sulla rete viaria di competenza provinciale.

La realizzazione della rotatoria formava oggetto di un apposito accordo di programma tra la Provincia e il Comune, sottoscritto il 6 giugno 2007; l’onere economico dei lavori (Euro 600.000) veniva interamente assunto dalla prima.

La rotatoria era inserita nel PGT adottato dal Comune con la deliberazione consiliare n. 3 del 30 gennaio 2008.

Contro questa soluzione urbanistica i ricorrenti presentavano il 19 maggio 2008 un’osservazione, chiedendo lo spostamento della rotatoria più a sud o a nord, in modo da evitare che la superficie aziendale fosse divisa in due porzioni. Il Comune con la deliberazione consiliare n. 21 del 4 agosto 2008, approvando in via definitiva il PGT, accoglieva solo parzialmente l’osservazione, nel senso che veniva votato "l’impegno (a) chiedere alla Provincia di Brescia la modifica dell’Accordo di Programma con un riposizionamento della rotatoria in esame". Nella cartografia del PGT la rotatoria rimaneva peraltro collocata come previsto nel progetto preliminare della Provincia, in corrispondenza dell’azienda agricola dei ricorrenti.

Veniva inoltre prevista una strada di penetrazione di circa 80 metri nell’area aziendale, a ovest partendo dalla rotatoria, priva di sbocco.

Il PGT non era impugnato dai ricorrenti.

La Provincia, dal canto suo, non aderiva all’ipotesi di spostamento della rotatoria. Nella fase di confronto ex art. 16 comma 10 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, prima dell’approvazione del progetto definitivo, gli interessati, con una lettera del 19 giugno 2009, evidenziavano agli uffici provinciali gli inconvenienti discendenti dalla divisione della loro area aziendale, e proponevano lo spostamento della rotatoria più a nord (davanti alla zona industriale esistente) o più a sud, in ulteriore subordine ipotizzando un cambio di impostazione nel progetto della viabilità di accesso alla futura zona industriale che lasciasse inalterata la strada provinciale "9". La Provincia respingeva tuttavia queste osservazioni con una nota del direttore del Settore Viabilità del 2 settembre 2009, adducendo le seguenti considerazioni: (a) la rotatoria mette in sicurezza gli accessi a raso posti a est della strada provinciale "9" e anche l’accesso sul lato ovest al servizio dell’azienda dei ricorrenti; (b) l’area aziendale risulterebbe già divisa da una strada demaniale che separa le serre dalle coltivazioni in campo; (c) la strada provinciale "9" è interessata da traffico intenso; (d) lo spostamento della rotatoria verso nord comporterebbe maggiori oneri per la necessità di intubare una roggia posta sul lato ovest, e determinerebbe un’eccessiva diminuzione della velocità a causa della collocazione decentrata verso ovest, fuori asse rispetto al percorso attuale; (e) lo spostamento della rotatoria verso sud comporterebbe maggiori oneri (Euro 150.000) per garantire il collegamento con la zona industriale esistente; (f) l’accesso alla futura zona industriale direttamente dalla strada provinciale "16" anziché dalla strada provinciale "9" richiederebbe un’intersezione a T pericolosa per l’uscita e l’entrata degli automezzi.

Il responsabile del procedimento espropriativo comunicava in seguito, con una nota del 13 ottobre 2009, che il progetto definitivo era stato approvato dalla Provincia con la deliberazione giuntale n. 494 del 5 ottobre 2009, costituente dichiarazione di pubblica utilità. Nella deliberazione era stata prevista l’occupazione anticipata dei beni ai sensi dell’art. 22bis del d.P.R. n. 327/2001.

Contro i provvedimenti della Provincia riguardanti l’approvazione del progetto preliminare e definitivo, nonché contro le note degli uffici provinciali del 2 settembre 2009 e del 13 ottobre 2009, gli interessati presentavano quindi ricorso al T.A.R. per la Lombardia – Sezione di Brescia, con atto notificato il 14 dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 21.

Le loro censure venivano così sintetizzate: (i) difetto dei presupposti, in quanto in corrispondenza della rotatoria non vi sarebbero strade pubbliche o utilizzabili anche da soggetti terzi; (ii) violazione dell’art. 7 comma 1 della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, in quanto il progetto definitivo della rotatoria non avrebbe tenuto conto dell’accoglimento dell’osservazione dei ricorrenti presentata in relazione al PGT; (iii) violazione degli artt. 184647 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554, in quanto il progetto preliminare della rotatoria è stato approvato senza le indagini geologiche e idrogeologiche, nonché senza l’apposita verifica della qualità intrinseca e della coerenza economicoambientale, e il progetto definitivo senza la validazione prevista per la progettazione esecutiva; (iv) travisamento dei fatti, in quanto sull’area aziendale non esiste alcuna strada demaniale; (v) violazione dell’art. 5bis del Dlgs. 18 maggio 2001 n. 228, che qualifica come non trasferibili e non frazionabili per 10 anni i terreni e i fabbricati agricoli costituenti compendio unico; (vi) violazione dell’art. 22bis del DPR 327/2001, in quanto non sussisterebbero le condizioni per l’occupazione anticipata dei beni.

Nel frattempo, la Provincia dava corso alla procedura espropriativa. Il dirigente del Settore Espropri disponeva con decreto del 3 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 22bis del d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione anticipata del terreno (mappali n. 421 e 523) per complessivi 1.610 mq. Il responsabile del procedimento espropriativo comunicava poi il 9 dicembre la data dell’immissione nel possesso (19 gennaio 2010).

I ricorrenti insorgevano contro il decreto del 3 dicembre 2009 e la nota del 9 dicembre 2009 proponendo motivi aggiunti. Le loro censure si fondavano sull’illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti già impugnati e su motivi autonomi riassumibili come segue: (i) violazione dell’art. 22bis del DPR 327/2001, in quanto non sarebbero indicate le ragioni dell’occupazione anticipata; (ii) violazione dell’art. 3 della LR 3/2009, perché la competenza in materia espropriativa dovrebbe concentrarsi esclusivamente nel dirigente dell’ufficio per le espropriazioni, anche per quanto riguarda la comunicazione della data di immissione nel possesso; (iii) violazione della delega legislativa prevista dall’art. 5 comma 4 della legge 1° agosto 2002 n. 166, che consentirebbe l’occupazione anticipata solo per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

La Provincia di Brescia ed il Comune di Barbariga si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti avversari.

Il T.A.R. respingeva l’impugnativa con la sentenza n. 3557 del 22 settembre 2010.

Gli interessati esperivano immediato appello contro il dispositivo della pronuncia, e indi, dopo la pubblicazione della sentenza, notificavano motivi aggiunti, riproponendo le loro doglianze e censurandone la reiezione da parte del primo giudice.

Si costituivano anche in questo grado di giudizio la Provincia ed il Comune a difesa degli atti impugnati.

La domanda cautelare presentata dagli appellanti veniva accolta.

Tutte le parti costituite sviluppavano e approfondivano le loro ragioni e difese attraverso molteplici scritti.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è fondato.

1 Osserva la Sezione che ai fini di un migliore inquadramento della vicenda si impongono delle preliminari puntualizzazioni sul piano fattuale.

1a In fregio all’area di proprietà dei ricorrenti corre, sul lato est, la S.P. "9"; sul lato opposto (ovest), invece, la stessa area confina con fondi agricoli di altri proprietari, che hanno di recente vista respinta, dal locale Tribunale civile (sentenza n. 2128\2009), la loro richiesta di ottenere un passaggio, dai loro fondi attraverso l’area dei ricorrenti, per poter accedere alla S.P. "9".

Tra gli attori in giudizio che si sono visti così negare l’accesso attraverso la proprietà dei ricorrenti vi sono il vicesindaco e la di lui suocera.

Il primo ha partecipato all’assunzione della delibera della Giunta Municipale n. 37\2008, di approvazione del progetto esecutivo per la rotatoria di cui si controverte, delibera con la quale l’organo giuntale ha altresì chiesto alla Provincia la realizzazione di un tratto di strada (lungo circa mt. 80) che, partendo dalla rotatoria, penetrerebbe nella proprietà dei ricorrenti, terminando proprio presso i terreni cui sono interessati i predetti genero e suocera. Detto asse di penetrazione, che dividerebbe in due l’azienda dei ricorrenti, non si congiungerebbe con alcuna altra strada, né svolgerebbe alcuna funzione di collegamento, se non a beneficio degli specifici fondi agricoli nei quali sbuca.

1b Altra necessaria chiarificazione è la seguente. In corrispondenza della rotatoria non vi è alcuna strada provinciale, all’infuori naturalmente della predetta S.P. "9". Nondimeno, la deliberazione n. 494 del 2009 della Giunta Provinciale, recante l’approvazione del progetto definitivo della medesima rotatoria, non soltanto presenta, nel proprio oggetto, l’intervento di cui si tratta come di "riorganizzazione a circolazione rotatoria dell’intersezione lungo la strada provinciale IX", ma nel proprio testo specifica l’opera come relativa a lavori di riorganizzazione a circolazione rotatoria "all’incrocio della S.P. "16"… con la S.P. "9"… in comune di Barbariga", mentre in sito non esiste, appunto, alcun incrocio o intersezione tra le due strade provinciali, che si trova semmai a nord, solo a qualche chilometro di distanza.

1c Infine, si deve puntualizzare che la Provincia ha tentato di giustificare la prevista diramazione sulla proprietà dei ricorrenti con l’asserita preesistenza in sito di una strada demaniale. Nel prosieguo si è precisato che si tratterebbe solo di una mera "strada di campagna". Dalle risultanze disponibili, valutate alla luce dell’onere probatorio rispettivamente gravante sulle parti, si desume però che quest’ultima non è altro, in realtà, che la stessa "strada" la cui esistenza è stata esclusa dal giudice civile nel contenzioso dianzi citato, culminato nella sentenza n. 2198\2009 favorevole agli attuali appellanti (conclusione cui anche il primo giudice è in verità pervenuto, riconoscendo quindi l’errore dell’Amministrazione, senza però farne derivare le più logiche conseguenze).

Se ne desume, ai fini di causa, che nell’area aziendale dei ricorrenti non risulta esistere alcuna strada, tantomeno "demaniale".

2 Alla luce delle precedenti puntualizzazioni fattuali, si rivelano con evidenza fondate le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti dedotte con il primo motivo aggiunto d’appello (e, prima ancora, con i motivi primo, quarto e -in parte- quinto del ricorso di prime cure).

2a A proposito dell’asse di penetrazione che muove dalla rotatoria dividendo in due la proprietà degli appellanti, va detto che di esso non è stata offerta dall’Amministrazione competente alcuna giustificazione di interesse pubblico, cui del resto le caratteristiche dell’opera avrebbero offerto davvero poco spazio: ed ancor meno ne residuava alla luce dei gravi elementi sintomatici rappresentati dalla parte ricorrente (senza incontrare significative obiezioni sul punto).

Non mette quindi conto occuparsi delle giustificazioni all’uopo avanzate dal primo giudice. E occorre appena aggiungere che, come ha ben messo in evidenza parte appellante, l’opera pubblica approvata dalla Provincia, avendo lo scopo dichiarato di mettere in sicurezza un incrocio tra due strade provinciali (incrocio peraltro inesistente in sito), sicuramente non abbisognava di una simile "appendice".

2b Quanto alla presunta strada demaniale che si vorrebbe già esistente sul terreno dei ricorrenti, il relativo errore di rappresentazione integra un evidente travisamento. E analogo vizio inficia l’approvazione del progetto della rotatoria, come si è visto, sotto il profilo della erronea rappresentazione dell’esistenza in sito di un incrocio, della S.P. "16" con la S.P. "9", ubicato, in realtà, solo a notevole distanza. Onde l’approvazione del progetto si fonda su dati erronei, vertenti su un elemento indiscutibilmente essenziale ai fini dell’individuazione dell’interesse pubblico a base dell’intervento.

2c A giustificazione della rotonda la Provincia insiste, peraltro, sul fatto che in loco esisterebbe comunque una "intersezione"; ed il Comune si spinge a dire che vi sarebbero "tre diverse infrastrutture stradali". Il fatto è, però, che, al di là della più volte citata S.P. " 9 ", lungo la quale si vorrebbe realizzare la rotatoria, due delle tre predette "infrastrutture"si rivelano in realtà solo dei meri accessi, di proprietà privata, a immobili della stessa natura, accessi che quindi non sarebbero qualificabili come "strade" in quanto non destinati all’uso pubblico ai sensi del Codice della Strada, e sono comunque oggetto di una fruizione assai relativa.

Il T.A.R. ha ritenuto di poter giustificare la rotatoria con la ragionevolezza dell’eliminazione dell’attuale accesso a raso a servizio della zona industriale esistente: con il che non si è però tenuto conto del fatto che questa dispone già sul proprio lato nord di un altro accesso.

Il TAR ha poi affermato, da un lato, che il viale di accesso all’agriturismo "Fenil Grande" sarebbe "verosimilmente interessato da un non episodico transito di automezzi"; dall’altro, che la rotatoria metterebbe in sicurezza anche l’accesso all’azienda dei ricorrenti. Mentre il primo rilievo non ha, però, il necessario fondamento nelle debite valutazioni assunte causa cognita dall’Amministrazione competente, con il secondo non si tiene conto che la nuova opera prevista si sovrapporrebbe alla corsia di decelerazione già autorizzata allo scopo ai ricorrenti.

3 Per le ragioni esposte l’appello deve dunque essere accolto, potendo rimanere assorbite le censure non espressamente trattate.

Mentre in ordine alla previsione del predetto asse di penetrazione nulla occorre aggiungere alle decisive considerazioni sopra già esposte, rispetto alla rotatoria in sé vale precisare che, in definitiva, la Provincia dovrà rivalutare la materia, all’esito di un percorso logico lineare, immune da travisamenti e completo, tenendo nel debito conto, in particolare, la natura solo privata di due delle tre "strade" che l’intervento raccorderebbe, al fine di stabilire se la relativa opera risponda davvero (o meno) ad una sufficiente utilità pubblica.

Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate, secondo la soccombenza, dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti di primo grado e annulla i provvedimenti originariamente impugnati.

Pone le spese dei due gradi di giudizio a carico, in parti uguali, delle amministrazioni appellate, liquidandole nella misura complessiva di settemila euro oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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