Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza commissariale n. 341 dell’8 marzo 1993, il comune di Courmayeur ha elaborato i contingenti numerici delle autorizzazioni commerciali in attuazione del combinato disposto degli artt. 3, l. n. 287 del 1991 e 15, d.l. n. 512 del 1992 (non convertito in legge e poi sostituito da una catena di dd.ll. successivi, anch’essi non convertiti, i cui effetti giuridici medio tempore prodottisi sono stati salvaguardati dalla l. n. 225 del 1995; la norma in questione è refluita nell’art. 2, l. n. 25 del 1996).

2. Il sig. R. P., titolare di un albergo ed annesso bar nel centro di Courmayeur, ha chiesto il rilascio di una autorizzazione per l’apertura, nel medesimo esercizio, di un ristorante (cfr. istanza in data 8 maggio 1997).

Il comune ha negato l’autorizzazione in quanto nella zona territoriale di riferimento (n. 11) era saturato il contingente massimo di esercizi commerciali appartenenti a tale tipologia (cfr. note prot. n. 9361 del 18 luglio 1997 e n. 10257 del 1 agosto 1997).

3. Il sig. P. è insorto davanti al T.a.r. per la Valle d’Aosta articolando i seguenti motivi (con ricorso principale e atto di motivi aggiunti):

a) (avverso l’ordinanza sindacale); violazione degli artt. 2, l. n. 25 del 1996, 3, l. n. 287 del 1991, 3, l. n. 241 del 1990; si lamenta la carenza di una adeguata motivazione sui criteri di scelta dei parametri utilizzati per individuare il contingente numerico delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciabili in attuazione delle menzionate disposizioni di legge; in particolare si contesta l’incongruità dei parametri posti a base dell’ordinanza n. 341 rispetto alle finalità avute di mira dal legislatore e l’impossibilità di comprendere su quali ragioni di fatto e diritto siano stati fissati i limiti numerici (pagine 4 – 6 del ricorso di primo grado);

b) (avverso i dinieghi di autorizzazione):

I) violazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 2, l. n. 25 del 1996, 3, l. n. 287 del 1991, 3, l. n. 241 del 1990; si deduce che in sede di istruttoria sulla domanda di autorizzazione il comune avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze del Piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva comunale, approvato nel 1996, e, in particolare, dei fattori concernenti l’incremento straordinario del flusso turistico e della popolazione fluttuante, nonché della necessità di salvaguardare il principio della libera iniziativa economica privata e della libertà di concorrenza (pagine 6 – 9);

II) violazione degli artt. 3 e 6, l. n. 287 del 1991; omessa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione prevista dall’art. 6 cit.; omessa considerazione dell’intervenuto silenzio assenso sulla richiesta di parere (pagine 9 – 11);

III) omessa indicazione delle ragioni che hanno consentito al comune di superare il parere favorevole rilasciato implicitamente dalla Commissione (pagine 2 – 4 dell’atto di motivi aggiunti);

IV) violazione del termine di 45 giorni concesso dalla l. n.287 del 1991 per la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di parere alla Commissione (pagine 4 – 6).

4. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Valle d’Aosta n. 158 del 16 dicembre 1998:

a) ha respinto il primo ed il secondo motivo;

b) ha accolto gli ultimi tre motivi annullando i due dinieghi di autorizzazione (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

c) ha condannato il comune alla refusione delle spese di lite (anche tale capo non è stato impugnato).

5. Con atto notificato in data 28 gennaio 2000 e depositato il successivo 9 febbraio, il sig. P. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza reiterando criticamente le censure articolate nei primi due motivi dell’originario ricorso di primo grado; in particolare ha dedotto l’errore in cui sarebbe incorso il T.a.r. che non si sarebbe accorto che l’ordinanza comunale era stata contestata non solo sotto il profilo della carenza di motivazione ma anche sotto quello della rigidità dei limiti numerici in relazione ai parametri della "popolazione flottante" e dei "flussi turistici" che avrebbero dovuto suggerire l’adozione di criteri elastici in vista del rilascio di nuove autorizzazioni (pag. 6 del gravame).

6. Non si è costituito il comune di Courmayeur.

7. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 aprile 2011.

8. L’appello è infondato e deve essere respinto.

8.1. In primo luogo deve rilevarsi che, in primo grado, il ricorrente ha contestato specificamente l’ordinanza commissariale esclusivamente sotto il profilo della mancanza di motivazione; le censure imperniate sulla tutela della iniziativa economica privata, della libertà di concorrenza e sulla necessaria considerazione del Piano di sviluppo ed adeguamento sono state effettivamente sollevate nei confronti dei dinieghi di autorizzazione.

In ogni caso deve evidenziarsi che:

a) l’ordinanza contiene una serie di argomentazioni, non abnormi, che sostengono l’individuazione dei limiti numerici applicabili agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) esattamente il T.a.r. ha rilevato la natura generale ed il contenuto sostanzialmente programmatorio del provvedimento in questione, come tale sottratto all’obbligo di motivazione ex art. 3, co. 2, l. n. 241 del 1990);

c) è solo con l’entrata a regime della riforma c.d. Bersani (del 2006) che il settore commerciale della somministrazione di alimenti e bevande è stato liberalizzato attraverso l’introduzione del divieto di limiti numerici predefiniti calcolati sul volume delle vendite o su quote di mercato, ferma restando la possibilità di prevedere, in astratto, restrizioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali fondate su ragioni serie ed ulteriori (cfr. Cons. St., sez. V, 5 maggio 2009, n. 2808);

d) sotto l’egida della precedente disciplina – artt. 2, co. 1, l. n. 25 del 1996 e 3, co. 4 e 5, l. n. 387 del 1991, applicabile al caso di specie – si è ritenuta conferita ai sindaci non solo la facoltà di fissare il numero massimo di esercizi da autorizzare ma anche quello di stabilire le distanze minime tra gli stessi al fine di rendere più razionale, efficiente ed ordinato il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (cfr. Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2003, n. 1038/00).

8.2. Una volta assodata la legittimità dell’ordinanza n. 341 è giocoforza rigettare il secondo motivo dell’originario ricorso di primo grado atteso che i dinieghi impugnati non potevano che conformarsi ai limiti numerici imposti dal provvedimento presupposto: in sede istruttoria, infatti, l’autorità comunale non avrebbe potuto tener conto degli elementi socio economici posti a base del Piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva nonché delle aspettative di pieno esercizio della libertà di concorrenza e di iniziativa economica.

9. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere respinto.

10. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio non essendosi costituito il comune intimato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

b) nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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