Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2535 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

delega dell’avvocato Argenzio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La dott. sa V. C. ha partecipato al concorso interno, per la selezione di dirigenti regionali di prima fascia da preporre ad appositi servizi, indetto con delibera della giunta regionale n. 292 del 3 febbraio 1992; la delibera ha prescritto che la graduatoria sarebbe stata formata con l’applicazione dei criteri stabiliti dalla l.r. n. 13 del 1991 – Disciplina ed ammissione alla selezione per l’accesso alla II qualifica dirigenziale -.

1.1. Per quanto di interesse ai fini della presente controversia si precisa che la disciplina di concorso (Allegato A sub lett. c) della delibera n. 292), inter alios, per l’attribuzione del punteggio relativo all’"Esercizio funzione di coordinamento non di servizio" ha richiamato testualmente il contenuto dell’art. 4, lett. Gb), l. r. n. 13 del 1991 che si riporta: " G) b) Esercizio funzione di coordinamento non di servizio (ex art. 12, L.R. 14 maggio 1975, n. 29, art. 3, L.R. 16 ottobre 1978, n. 41, art. 12, L.R. 17 marzo 1981, n. 12, responsabile amministrativo organico assegnato ai sensi dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 1972, n. 6, dirigente di struttura istituita in attuazione dell’art.4 del D.M. 12 giugno 1985, del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno), punti 15 più punti 2 per anno, o periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1, fino ad un massimo di punti 23,00".

2. La graduatoria finale del concorso è stata approvata con delibera pubblicata nel B.U.R.C. n. 4 del 25 gennaio 1993; la dott.sa C. si è collocata al 464° posto con punto 38.

3. Avverso la graduatoria e gli atti presupposti è insorta la dott.sa C. formulando i seguenti motivi:

a) violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, carenza di motivazione; si lamenta la mancata attribuzione del punteggio per l’elemento di cui alla lett. Gb) non essendo stato considerato il servizio prestato nella qualità di dirigente coordinatore dei gruppi di lavoro istituiti presso i Centri di orientamento professionale (C.O.P.), per l’attuazione della l. 10 agosto 1976, n. 555 – Corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania – nominata con decreto del Presidente della giunta regionale n. 815 del 24 febbraio 1978;

b) contraddittorietà tra atti per mancata inclusione, fra i titoli valutabili, del curriculum e degli elementi ritraibili dalla categoria dei titoli vari.

3.1. Nel corso del giudizio di primo grado la graduatoria è stata rettificata e la ricorrente è stata collocata al 407° posto ma senza incremento del punteggio rimasto fermo a 38.

4. L’impugnata sentenza – T.a.r. della Campania, sezione III, n. 1045 del 19 aprile 1999 -:

a) ha accolto il primo motivo;

b) ha respinto il secondo motivo (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

c) ha compensato fra le parti le spese di lite.

5. Con atto notificato in data 11 e 26 giugno 1999 e depositato il successivo 12 luglio, la regione Campania ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza deducendo, con un unico complesso motivo: violazione e falsa applicazione dei criteri della lettera a) punto Gb del bando di selezione di cui alla delibera n. 292/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.r. n. 41 del 1978 in combinazione con l’art. 4, l.r. n. 13 del 1991; eccesso di potere per erroneità del presupposto; in particolare ha dedotto l’errore in cui sarebbe incorso il T.a.r. nella parte in cui ha affermato la spettanza alla ricorrente del punteggio previsto per il possesso del titolo richiamato dalla lett. Gb), sotto il profilo che il gruppo di lavoro risultava costituito in conformità alla normativa ivi citata e che la posizione della candidata, nel periodo di riferimento, era correlata alla carriera direttiva.

6. Si è costituita la dott.sa C. concludendo per il rigetto del gravame.

7. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 aprile 2011.

8. L’appello è fondato e deve essere accolto.

Sul punto controverso il collegio non intende discostarsi dagli specifici precedenti resi da questo Consiglio (cfr. sez. V, 6 marzo 2006, n. 1057; sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 753, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), secondo cui nella valutazione dei titoli utili ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’art. 4, lett. Gb), l. r. n. 13 del 1991 ha fatto esplicito ed esclusivo riferimento all’esercizio delle tassative "funzioni di coordinamento non di servizio" ivi indicate, fra le quali non sono ricomprese quelle svolte nella qualità di coordinatore dei gruppi di lavoro istituiti presso i C.O.P. in forza del d.P.G.R. n. 815 del 24 febbraio 1978 in attuazione delle incombenze rivenienti dalla legge n. 555 del 1976.

9. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto.

10. Nella vetustà della causa e nel suo oscillante andamento in primo e secondo grado il collegio ravvisa, a mente degli artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

a) accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respinge in toto il ricorso di primo grado;

d) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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