Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16715 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P. S. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto grammi 162,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non destinata ad uso personale.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto la concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Con riferimento alle attenuanti generiche si deduce, in sintesi, che il loro diniego non può essere motivato mediante la generica affermazione che la pena inflitta appare adeguata alla gravità dei fatti contestati. A sostegno della richiesta di concessione delle predette attenuanti, peraltro, era stata dedotta nei motivi di gravame la condizione di tossicodipendente dell’imputato, la sua confessione, il percorso intrapreso presso il Servizio per le tossicodipendenze.

Con riferimento alla diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si deduce che il diniego della stessa non può essere fondato esclusivamente sul dato ponderale della sostanza stupefacente, ma che deve tenersi conto degli altri elementi di valutazione indicati dalla disposizione citata; elementi che la corte territoriale non ha valutato e che avrebbero consentito di concedere all’imputato la diminuente richiesta. Si deduce inoltre che all’imputato poteva altresì essere concesso il beneficio della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5 bis.

Il ricorso non è fondato.

Entrambe le attenuanti, oggetto dei motivi di gravame, sono state negate dai giudici di merito, non solo in considerazione del dato ponderale della sostanza stupefacente, ritenuto di non lieve entità in relazione al rilevante numero di dosi che si potevano confezionare ed al numero dei richiedenti che potevano essere soddisfatti, ma altresì delle modalità dell’azione, quali l’occultamento della sostanza stupefacente insieme a strumenti atti al taglio ed alla ripartizione in dosi, nonchè, soprattutto, per le caratteristiche della sostanza stupefacente in parte gelatinosa ed in parte già polverizzata.

Elementi tutti che denotano – secondo i giudici di merito – un inserimento dell’imputato nel mondo del narcotraffico non occasionale.

I citati elementi di valutazione evidenziano la particolare gravità del fatto ritenuta dai giudici di merito, che giustifica adeguatamente sia il diniego della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che delle attenuanti generiche.

Nè tale valutazione di merito può essere censurata in sede di legittimità mediante la indicazione di altri elementi di giudizio, evidentemente ritenuti sub-valenti rispetto a quelli su cui si fonda il diniego delle attenuanti.

La sostituzione della detenzione con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5 bis, infine, può essere disposta solo nel caso di riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 5, che, come rilevato, è stata negata con motivazione adeguata, giuridicamente corretta. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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