Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘avvocato Maiorisi e Laudadio su delega dell’avvocato Lemmo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 7 e 9 maggio 2009 e depositato il successivo 22 maggio, il comune di Fontegreca ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione VIII, n. 42 del 9 gennaio 2009, che ha annullato, su ricorso dell’A.t.i. costituita fra la ditta individuale geometra R. G. e la società T. Costruzioni s.r.l., gli atti della procedura di gara relativa all’appalto di lavori per il recupero e la riqualificazione della piazza Caduti di guerra e delle aree connesse.

2. Si è costituita la società T. Costruzioni s.r.l., deducendo:

a) in rito, la perenzione del ricorso in appello in difetto della domanda di fissazione di udienza;

b) nel merito, l’infondatezza del gravame in fatto e diritto (cfr nota depositata in data 28 agosto 2010 e atto di costituzione in data 8 settembre 2010).

3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 aprile 2011.

4. L’eccezione di perenzione del gravame è fondata.

5. Rileva in fatto il collegio che, effettivamente, non risulta versata nel fascicolo d’ufficio alcuna domanda di fissazione dell’udienza di discussione.

6. E’ da premettere che, ai sensi dell’art. 45 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, la perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche di ufficio con la conseguenza che, ove nel termine decadenziale di anni due, previsto dall’art. 23, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non risulti il deposito della istanza di fissazione di udienza davanti al giudice amministrativo adìto (sia in primo che in secondo grado), il ricorso giurisdizionale a quest’ultimo presentato deve considerarsi perento.

L’art. 23 bis, l. n. 1034 cit. nello stabilire, in relazione ai giudizi aventi ad oggetto inter alios procedure di gara, che i termini processuali sono ridotti alla metà salvo quelli per la proposizione del ricorso, trova applicazione anche nei confronti del termine di perenzione del giudizio, attesa la natura endoprocedimentale di quest’ultimo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2094; sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6223).

Poiché risulta per tabulas che la domanda di fissazione del ricorso di primo grado non è stata depositata entro il termine perentorio dimidiato (un anno e 45 gg.) decorrente dal deposito del ricorso (ovvero entro il 7 luglio 2010), il giudizio di appello è perento.

Non può invocarsi in contrario la norma sancita dall’art. 119, co. 6, c.p.a. (inapplicabile ratione temporis, in forza della quale non è necessaria la domanda di fissazione dell’udienza di discussione per i giudizi aventi ad oggetto procedure di gara), in quanto alla data di entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010), la fattispecie della perenzione del giudizio era integralmente perfezionata.

7. La perenzione del ricorso in appello accertata dal collegio all’udienza di discussione conduce ad una declaratoria di estinzione del giudizio a mente del combinato disposto degli artt. 35, co. 2, lett. b), e 85, co. 9, c.p.a.

8. Le spese del presente giudizio devono essere compensate ai sensi dell’art. 83, co. 1, c.p.a.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

a) dichiara estinto il presente giudizio.

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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