Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16713 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, in data 21.3.2006, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, e condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa.

La Corte territoriale ha rilevato che, avendo il giudice di primo grado fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza decorreva dal 19.6.2006, con la conseguenza che l’appello depositato il 26.9.2006 risulta tardivo. La sentenza ha anche precisato che a nulla rileva la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza eseguita nei confronti dell’imputato il 5.7.2006, in quanto il C. risultava presente in dibattimento con la conseguenza che nessuna notifica gli era dovuta. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità.

Si deduce che l’imputato, allorchè è stato celebrato il dibattimento di appello, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sicchè lo stesso non poteva essere dichiarato contumace, sussistendo il suo legittimo impedimento a comparire.

Si osserva che il giudice di appello, preso atto di tale impedimento, avrebbe dovuto rinviare il dibattimento e disporre la traduzione dell’imputato al fine di consentirgli di partecipare al giudizio. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 548 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 2, lett. D).

Si deduce che il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quello fissato da) giudice per il deposito della motivazione della sentenza solo allorchè tale scadenza sia stata rispettata. Nel caso in esame, invece, il giudice di primo grado non ha depositato la motivazione della sentenza entro il novantesimo giorno con decorrenza dal 21.3.2006 e, cioè, entro il 19.6.2006, bensì il successivo 27 giugno 2006, come desumibile dal frontespizio della decisione impugnata, sicchè l’avviso di deposito doveva essere notificato sia all’imputato che al suo difensore. Detta notifica è stata eseguita rispettivamente il 3 luglio 2006 nei confronti dell’imputato e il 5 luglio 2006 nei confronti del difensore con la conseguente tempestività dell’impugnazione proposta il 26.9.2006.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La regola stabilita dall’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), prima parte, secondo la quale il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza trova applicazione solo nell’ipotesi in cui detto termine sia stato rispettato.

Nel caso, invece, in cui la sentenza non sia stata depositata entro il termine all’uopo stabilito, del deposito deve essere dato avviso alle parti private ed al difensore dell’imputato, ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 2.

Lo stesso art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), seconda parte, poi prevede che in tal caso il termine per impugnare decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Orbene, nel caso in esame, risulta dalla attestazione della Cancelleria riportata nella intestazione della sentenza di primo grado che la stessa è stata depositata il 27 giugno 2006, oltre il termine di novanta giorni fissato dal giudice di merito, decorrente dal 21 marzo 2006.

Sicchè correttamente la Cancelleria ha notificato l’avviso di deposito della sentenza al difensore in data 3.7.2006 ed all’imputato il 5.7.2006, con la conseguenza che il termine per proporre appello decorreva da tale ultima data.

Alla data del 26.9.2006, in cui è stato depositato l’atto di appello, pertanto, non era ancora decorso il termine di quarantacinque giorni stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), per proporre impugnazione con decorrenza dalla citata data del 5.7.2006.

Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *