Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2532 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società V. s.r.l. ha introdotto il presente giudizio per ottenere l’ottemperanza alla decisione di questa Sezione n. 149 del 2009.

2. Con decisione irrevocabile resa da questa Sezione – n. 3800 del 16 giugno 2010:

a) è stato disposto il pagamento, a carico della regione Campania, della complessiva somma di euro 143.181,29/00 oltre interessi legali;

b) è stata negata la restituzione in favore della società V. della somma di 93.033,58/00;

c) è stato fissato un termine per l’adempimento e nominato il commissario ad acta in persona del direttore della Direzione provinciale del tesoro (o suo delegato);

d) è stato disposta la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza a carico della regione Campania con riserva di liquidare quelle relative al successivo intervento del commissario ad acta.

3. Stante l’inerzia della regione, il Direttore territoriale dell’economia e delle finanze (organo subentrato alle estinte Direzioni provinciali, e dal 28 febbraio 2011 sostituito dalla Ragioneria territoriale dello Stato) ha delegato il sig. Sebastiano di Filippo quale commissario ad acta (cfr. nota in data 6 ottobre 2010).

4. Il commissario ha espletato l’incarico emanando due delibere in data 30 novembre e 16 dicembre 2010 (cfr. relazione in data 4 gennaio 2011; nota prot. n. 188 del 5 gennaio 2011, del capo di gabinetto del Presidente della regione Campania).

5. E’ stato quindi emesso, a cura della regione, mandato di pagamento n. 268 del 26 gennaio 2011 per un importo complessivo di euro 198.976,88/00 (cfr. nota commissariale 3 febbraio 2011).

6. Con nota del 3 febbraio 2011 il commissario ad acta ha comunicato di aver esaurito l’incarico, formulando istanza per la determinazione del compenso.

7. Successivamente il commissario,nel presupposto della incompleta esecuzione del giudicato per il mancato pagamento da parte della regione Campania della somma di euro 93.033,58/00, ha chiesto una proroga del termine per il completamento delle operazioni adempitive del giudicato (cfr. istanza del 28 marzo 2011 ed allegata nota della regione Campania prot. n. 2011.0174490 03/0372011).

8. Con sentenza di questa sezione n. 2031 del 1 aprile 2011 è stata respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Società V. nel presupposto dell’illegittimo comportamento tenuto dalla regione Campania (ricorso introdotto con autonomo giudizio direttamente davanti a questo Consiglio ed allibrato al nrg. 8544/2010); la sentenza ha dato atto, per quanto di interesse ai fini della risoluzione del presente incidente di esecuzione, dell’intervenuta completa soddisfazione delle pretese della società V..

9. Alla camera di consiglio del 12 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

10. La sezione rileva che sono state introdotte dal commissario ad acta, due differenti domande, sottoposte a riti diversi:

a) la prima, in relazione alla richiesta proroga del mandato collegata alla asserita persistente inottemperanza, veicola un incidente di esecuzione che, a mente dell’art. 114, co. 3, 6 e 7, c.p.a. deve essere deciso dal giudice dell’ottemperanza con sentenza in forma semplificata;

b) la seconda, in relazione alla richiesta di liquidazione del compenso, dovrebbe essere invece decisa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 168, co. 1, t.u. n. 115 del 2002, dal giudice che procede con decreto emanato de plano.

Per ineludibili esigenze di economia dei mezzi processuali si ritiene, come evidenziato in fattispecie consimile da questo Consiglio (cfr. sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363 cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), che le istanze debbano essere trattate congiuntamente, dandosi la prevalenza al rito collegiale camerale previsto dall’art. 114 c.p.a. maggiormente garantista (secondo il principio generale che innerva la norma sancita dall’art. 32, co. 1, c.p.a.).

Il procedimento divisato dall’art. 168, troverà un limitato ambito di applicazione solo quando il giudice amministrativo non proceda alla liquidazione di acconti (cfr. sez. IV, n. 8363 del 2010 cit.), ovvero non sia tenuto a risolvere con sentenza altri incidenti di esecuzione.

In ogni caso il commissario ad acta è tenuto al rispetto delle disposizioni sancite dal t.u. n. 112 cit. compatibili con il nuovo c.p.a. (ad es. art. 50 in ordine ai criteri di determinazione dei compensi e delle spese; art. 71, in ordine alle modalità di presentazione della domanda di liquidazione del compenso ed alla connessa decadenza; art. 170 in ordine all’opposizione alla liquidazione; art. 275 che fa salve le tariffe di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e successive modificazioni in attesa dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 50 del medesimo t.u.).

11. Tanto premesso in rito, osserva la sezione che l’istanza di proroga delle operazioni commissariali deve essere respinta risultando per tabulas l’integrale attuazione del giudicato che, è bene ribadirlo, non comprendeva il pagamento a carico della regione Campania della somma di euro 93.033,58/00.

12. Premessa la tempestività della istanza di liquidazione degli onorari (depositata nella segreteria di questa sezione in data 3 febbraio 2011, entro il termine decadenziale di 100 giorni previsto dall’art. 71, co. 2, t.u. n. 112 cit.), la stessa deve essere accolta ed il compenso determinato in complessivi euro 2.000/00 (duemila), sulla base dell’art. 2, co. 1, settimo periodo, d.m. 30 maggio 2002, (richiamato in via transitoria dall’art. 275 t.u. n. 115 cit.), in quanto l’attività commissariale svolta è univocamente sussumibile nel genus della perizia contabile.

In concreto ha trovato applicazione il sesto scaglione, di cui al richiamato art. 2 d.m. 30 maggio 2022, ed il tasso dell’1,4%, tenuto conto dell’impegno effettivo profuso dal commissario (valore della causa 143.181,29 x 1,4% = 2.000/00).

13. Nulla è dovuto per le spese eventualmente sostenute dal commissario non essendo stata esibita apposita notula.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) respinge la richiesta di proroga avanzata dal commissario ad acta;

b) condanna la Regione Campania a rifondere in favore del Commissario ad acta il compenso per l’attività svolta, liquidato in complessivi euro duemila (2.000/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *