Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 29-04-2011, n. 16612

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 19/05/2010 la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza pronunciata in data 15/01/2007 dal Tribunale di Sanremo – sezione distaccata di Ventimiglia – assolveva M.M. dal reato di ricettazione (per avere ricevuto da persona rimasta sconosciuta al fine di trame profitto una bicicletta provento di furto) perchè il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la suddetta sentenza, il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione deducendo illogicità E contraddittorietà della motivazione in quanto "l’imputata agì quantomeno accettando il rischio della provenienza delittuosa della costosa bicicletta non consona – con assoluta certezza – alle condizioni economiche del suo ex convivente nè dell’amico di lui". 3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La Corte territoriale, dopo avere ritenuto credibile la tesi difensiva secondo la quale la bicicletta in questione era stata consegnata all’imputata dal suo ex convivente espulso dall’Italia, ha assolto l’imputata con la seguente motivazione: "la buona fede della donna è confermata dalle stesse modalità dell’offerta in vendita, consistite prima nel chiedere consiglio su dove potere vendere la bicicletta e poi nell’averla portata presso un rivenditore ufficiale, dal quale verosimilmente, poteva ben essere stata originariamente venduta (tenuto anche conto del piccolo Comune in cui il fatto è avvenuto), con il rischio che questi o magari l’acquirente ivi recatosi per acquistare, dopo il furto, una nuova bicicletta, potesse riconoscerla. In effetti il venditore riconobbe la bicicletta come proveniente proprio dal suo punto vendita e l’imputata gliela affidò tranquillamente per la vendita, mentre avrebbe potuto benissimo trovare una via alternativa e certo meno visibile ove avesse saputo che si trattava di un bene rubato, ma così non è avvenuto".

Le censure, proposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente motivato la propria decisione.

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;

Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SS.UU. 24/1999.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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