Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2531 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza 11 giugno 2003, n. 5274 il Tar del Lazio, sezione terza bis, ha accolto in parte il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 18 novembre 1999, n. 3500, dello stesso Tribunale, che aveva riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti della Unità sanitaria locale RM 1 a fruire dei compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo, ponendo i relativi oneri economici a carico dell’Azienda USL RM/A.

Dalla lettura della sentenza si ricava come questa abbia la sostanza di un accertamento del diritto con conseguente condanna generica al pagamento delle somme dovute a seguito di operazioni di liquidazione che vengono affidate all’amministrazione. E’ quindi sull’accertamento del diritto, così come conformato per effetto dei principi affermati dal giudice, che si è formato il giudicato.

Con la decisione n. 3237/2006 questa Sezione del Coniglio di Stato ha accolto l’appello principale con specifico riguardo, ai fini che qui rilevano, al motivo con cui si era contestato il mancato richiamo, ai fini del calcolo delle somme dovute, all’art. 52 del D.P.R. n. 384/1990;

La Sezione ha ritenuto non meritevole di condivisione l’assunto, sostenuto dal Giudice dell’ottemperanza, secondo cui la norma contrattuale richiamata non sarebbe applicabile in quanto non indicata nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Il Consiglio ha infatti osservato, a confutazione del rilevo formulato dal Primo Giudice, che la questione del quantum non era stata affrontata dalla sentenza in questione, che si era limitata a fissare i principi secondo le quali l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei compensi in contestazione, applicando ovviamente gli adeguamenti economici contenuti nei contratti collettivi di lavoro succedutisi i nel tempo. Sotto tale profilo quindi, non ha alcuna rilevanza, secondo la decisione in esame, la circostanza che l’art. 52 del D.P.R. n. 384/1990, che si limita ad adeguare le competenze economiche senza mutare la disciplina sostanziale presa in considerazione dalla sentenza passata in giudicato, sia stato o meno menzionato nella sentenza stessa.

3.Con le successive decisioni della Sezione intervenute in sede di giudizio di ottemperanza è stata disposta la nomina del Commissario ad acta e sono stati stabiliti i criteri per l’esecuzione della decisione.

Segnatamente, con la decisione n. 483/2010 la Sezione ha affermato che in assenza di altri elementi istruttori adeguati, la base per il calcolo delle somme spettanti agli interessati può essere correttamente individuata mediante gli indici presuntivi indicati dai ricorrenti e strettamente connessi ai documenti esibiti al commissario ad acta.

4. E’ oggetto di impugnazione in questa sede la deliberazione n. 1 del 2/4/2010 con la quale il commissario ad acta ha dato esecuzione al giudicato di che trattasi.

Numerosi ricorrenti hanno dichiarato di concordare con i calcoli effettuati dal Commissario, con la conseguenza che la materia del contendere risulta ancora attuale solo per gli altri ricorrenti.

La Sezione ritiene che la determinazione impugnata sia immune dai vizi dedotti da questi ultimi.

Si deve muovere dalla premessa che, stante l’impossibilità di verificare gli orari di lavoro straordinario effettivamente osservati dai ricorrenti a seguito della sopravvenuta irreperibilità della documentazione originaria, il Commissario ad acta è stato costretto ad individuare elementi utili al fine di individuare, in via presuntiva, le prestazioni effettuate e le remunerazioni conseguentemente spettanti.

Come correttamente osservato dal Commissario, la documentazione prodotta dalle parti appellanti non risulta dotata di un’adeguata valenza dimostrativa in quanto si sostanzia nella produzione di due schede riepilogative relative a M. G. e S. A. – riportanti l’orario giornaliero dei mesi di febbraio 1992 e febbraio 1996 – e di sei cedolini stipendiali, di cui cinque non riferibili ai ricorrenti, che non riportano l’orario effettivamente espletato, a cui sono da aggiungere i fogli di presenza indicati nell’ultima memoria dell’appellante, riferiti a Fabelli Domenico, D. A.. B. R. e F. D.. L’esiguità, sul duplice piano dell’ambito soggettivo e della cornice temporale, della documentazione non consente infatti di ricavare una rappresentazione congrua, pur se in via solo presuntiva, di un’attività espletata da un oltre cento ricorrenti per una arco di tempo di ben dieci anni.

Deve allora ripetersi ragionevole la decisione del Commissario di fare riferimento alla ben più probante base documentazione evincibile dalla delibera della USL RMA/A n. 191/2001, che, in sede di prima esecuzione della decisione del Tar Lazio, sez. III, n. 3500/1999, ha effettuato i conteggi necessari ai fini della corresponsione delle somme spettanti per il quinquennio 19861990. Detti conteggi, in quanto riferiti ad un arco temporale di cinque anni ed elaborati sulla base della documentazione ratione temporis disponibile con riguardo a tutti i ricorrenti, consentono di formulare un indice presuntivo più congruo, sul piano temperale e soggettivo, al fine di stabilire il compenso dovuto per gli anni 1983,1984,1985 e per il periodo 1/1/199130/6/1998 così come previsto dalla citata sentenza della cui ottemperanza si tratta. Sulla scorta di tali dati relativi al quinquennio 1986/1990, il Commissario ad acta, in attuazione dei criteri sanciti dalla decisione della cui esecuzione si tratta, ha applicato la decurtazione dell’8% per il periodo 19831985 – e tanto in ragione della mancata operatività degli aumenti percentuali di cui al d.p.R. n. 394/1990 – mentre ha computato gli aumenti contrattuali medi pari al 10.22% per il periodo 1991 -30/6/19981.

Detto modus agendi non risulta in definitiva in contrasto con la decisione n. n. 483/2010 resa dalla Sezione che, nel richiamare la necessità di prendere in considerazione gli indici presuntivi dedotti dai ricorrenti, ha fatto salva la possibilità di dare rilevanza ad altri elementi istruttori capaci di fornire una più solida piattaforma probatoria. Non merita, quindi, censura la decisione di fare perno su una base documentale che, per le ragioni prima esposte, essendo riferita ad un periodo di cinque anni e riguardano una più ampia gamma di dipendenti, è senz’altro idonea a fornire una più completa e ragionevole base presuntiva ai fini dell’elaborazione dei calcoli relativi alle posizioni dei ricorrenti per gli anni immediatamente precedenti e successivi.

4. Il ricorso è in definitiva infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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