Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2530 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da L. G., proprietario di un edificio sito nel Comune di Schio, censito al fg 14 mappale n. 238, concesso in locazione alla signora L. R., avverso il provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile a seguito della realizzazione, nel corso del 1995, di lavori tesi a ricavare locali abitabili nel sottotetto dove preesistevano una terrazza ed un sottotetto non agibile ed a realizzare un nuovo muto abusivo in laterizio a ridosso delle scale esterne;

Ritenuto che la sentenza appellata merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:

il provvedimento che dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive costituisce atto autonomamente lesivo, passibile di separata impugnazione anche con riguardo a profili, quali quelli relativi alla reale consistenza e corretta qualificazione delle opere edilizie, non dedotti avverso il precedente atto con cui era stata ordinata la demolizione delle opere abusive;

i lavori abusivi posti in essere, essenzialmente concretatisi nella copertura di parte di una terrazza scoperta e delle scale esterne di accesso, risultano inquadrabili nel novero delle fattispecie di cui all’art. 93 della legge regionale n. 61/1985, relativa agli interventi in parziale difformità dalla concessione ed agli interventi di ristrutturazione edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in totale difformità o con variazioni essenziali, piuttosto che nelle ipotesi di cui al precedente art. 93,che regola le opere assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, considerando, in particolare, in totale difformità le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d" uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’ esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile;c) per le opere che in questa sede vengono in rilievo le sanzioni previste dalla normativa regionale non prevedono l’acquisizione gratuita ma la demolizione ovvero, nel caso in cui ciò non possa essere fatto senza pregiudizio delle opere conformi, la sanzione amministrativa di cui al primo comma dello stesso art. 93;

Considerato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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