Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 29-04-2011, n. 16721 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30 marzo 2010, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’istanza con la quale B.G. e C. G. richiedevano la restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza emessa il 18 giugno 2008 dal Tribunale di Nola sul presupposto che, contrariamente a quanto da loro assunto, non risultava alcuna nomina, quale difensore di fiducia, dell’Avv. Francesco Valentino, con la conseguenza che l’estratto contumaciale della sentenza, divenuta impossibile la notifica al domicilio eletto, era stata effettuata a mani del difensore Avv. Antonio Salomone.

Aggiungeva la Corte territoriale che gli instanti, in ogni caso, non avevano dato prova della mancata conoscenza dell’atto.

Avverso tale provvedimento i predetti proponevano ricorso per cassazione.

Con un unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione osservando, in particolare, che la Corte d’Appello era erroneamente pervenuta alla decisione impugnata in quanto la nomina a difensore di fiducia dell’Avv. Valentino era stata effettuata sin dal 14 dicembre 2002, all’atto della elezione di domicilio effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p. innanzi alla polizia giudiziaria e che di tale nomina vi era traccia non solo in un avviso di udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame, ma anche nell’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p. come da copie allegate la ricorso.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto rilevato nel provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno documentato, mediante la produzione degli atti allegati in copia al ricorso, che la nomina dell’Avv. Valentino quale difensore di fiducia era stata effettuata in sede di elezione di domicilio innanzi alla polizia giudiziaria e che lo stesso avvocato, menzionato nell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., aveva anche ricevuto la relativa notifica.

Ciò posto, occorre ricordare che la nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonchè in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata (Sez. 3, n. 6615, 5 giugno 2000).

Come correttamente osservato in ricorso, ne consegue l’irrilevanza del fatto, valorizzato dalla Corte territoriale, che i ricorrenti si riservarono la nomina di un difensore di fiducia all’atto della notifica del decreto di citazione a giudizio, poichè tale nomina risultava già effettuata.

Va infine aggiunto che, in tema di restituzione nel termine, assume rilievo la verifica della effettiva conoscenza del provvedimento da parte del richiedente circostanza, questa, che nella fattispecie deve ritenersi esclusa in considerazione della notifica dell’estratto contumaciale è avvenuta a mani di avvocato diverso da quello fiduciariamente nominato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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