Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-04-2011, n. 321 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento n. 3956/P del 15 maggio 2007, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ordinava al sig. D’An.Fr. il ripristino dell’immobile ricadente sull’area di proprietà dello stesso, sita in Bagheria, località Aspra-Mongerbino (F.M. n. 1, p.lla n. 6), che era stato oggetto di opere eseguite in difformità dal progetto di ristrutturazione precedentemente approvato dalla stessa Soprintendenza, per le quali il predetto D’An. aveva chiesto il nulla-osta in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, nonché l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Avverso tale provvedimento, il sig. D’An. proponeva ricorso gerarchico all’Assessorato per i Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia, deducendo le seguenti censure: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. A), della L. n. 78 del 1976, dell’art. 23, comma 10 della L. n. 37/85 e dell’art. unico, comma 36, della L. n. 308/2004. Difetto di motivazione, travisamento dei fatti".

A seguito del silenzio serbato sul ricorso gerarchico dall’autorità adita, il sig. D’An. proponeva ricorso al T.A.R. Palermo, nel quale reiterava le censure già poste a fondamento del ricorso gerarchico.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, producendo una memoria e documenti.

Il Giudice di prime cure osservava come, in punto di fatto, la tipologia di opere oggetto di contestazione attenesse ad un duplice oggetto: quelle eseguite sul fabbricato principale, e quelle relative a corpi di fabbrica ad esso esterni.

Quanto alle prime, rilevava che il ricorrente, avendo manifestato la volontà di ottemperare all’ordinanza impugnata in via gerarchica, aveva dato piena acquiescenza alla stessa, con riferimento a dette opere.

Quanto alle seconde, la controversia aveva ad oggetto l’epoca di realizzazione dei corpi aggiunti.

Il ricorrente, sostenendo che tali opere fossero state realizzate fra il 1939 ed il 1942, produceva, a supporto della propria tesi, una perizia giurata della s.r.l. Società Aerofotogrammetrica Siciliana, redatta dall’amministratore unico dott. Al.Ca. ed una perizia giurata sottoscritta dall’ing. S.M.

Con sentenza n. 5576/2010, il Tribunale adito rigettava il ricorso, osservando che nessuna delle due perizie giurate apportava elementi decisivi sul piano oggettivo, tali da legittimare l’affermazione della esecuzione delle opere in epoca in cui il titolo abilitativo non era richiesto.

Avverso detta sentenza, il sig. D’An.Fr. ha proposto l’appello in epigrafe, ribadendo le eccezioni sollevate con il ricorso in primo grado.

Ha conclusivamente chiesto di annullare o comunque riformare la sentenza impugnata, previa sospensione dell’efficacia della stessa, ovvero disporre apposita C.T.U. al fine di accertare la datazione dei corpi accessori oggetto del giudizio; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituito l’Assessorato appellato senza spiegare difese scritte.

Con ordinanza n. 665/10 di questo C.G.A., è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Con successiva memoria, la Difesa erariale ha replicato ai motivi esposti con il suddetto ricorso in appello, chiedendo che esso venga dichiarato infondato e siano poste a carico di parte appellante le spese del giudizio.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Entrambe le perizie prodotte dal ricorrente – compresa quella redatta dall’ing. Mo., in questa sede integrata con le pagine risultate mancanti nel giudizio di primo grado – sono insufficienti a dimostrare la datazione dallo stesso sostenuta.

Invero, nell’atto di transazione n. 4448 del 27 agosto 1964 posto in essere tra la Marina Militare italiana ed i sigg. D’An., tra l’altro, si legge che: "nell’anno 1939 l’Amministrazione della Marina Militare occupò, per le proprie esigenze, una zona di terreno, sita nel territorio di Bagheria – località "Aspra" (Palermo), di proprietà dei sig.ri D’An.Fr. e D’An.An. La zona di terreno suddetta, sulla quale l’Amministrazione militare costruì alcuni fabbricati, venne restituita ai proprietari in data 31 ottobre 1948".

Orbene non pare che dall’atto suddetto si possano evincere elementi identificativi certi in ordine all’effettiva coincidenza tra i beni oggetto della suddetta transazione e quelli di cui alla presente controversia.

Alle medesime conclusioni si perviene esaminando sia l’atto divisorio prodotto dal ricorrente – che risulta pure mancante della parte di cui all’art. 2), verosimilmente concernente i beni spettanti al sig. D’An.Fr. – che l’ordinanza n. 207 del 26 ottobre 1992, con la quale il Sindaco di Bagheria ingiungeva a D’An.Fr. la demolizione di due costruzioni realizzate "in un terreno di sua proprietà", non meglio identificato.

Per quel che concerne la relazione redatta dal dott. Al.Ca., il Collegio non può che condividere il giudizio espresso al riguardo dal primo Giudice, secondo cui essa: "è una mera interpretazione di un reperto aerofotogrammetrico, prodotto in copia, dal quale risulta peraltro la presenza nel 1965 di un immobile che è anche morfologicamente diverso da quello poi ripreso sempre dall’alto nel 2004 (comprensivo di edificio principale e dei due corpi aggiunti, che nella parete perpendicolare alla linea di costa non risultano in asse rispetto all’edificio principale, mentre nella foto del 1965 la medesima parete segue un andamento perfettamente rettilineo, perché non ancora interessato dall’aggiunta postuma di un diverso corpo di fabbrica insistente su quel lato), e che dunque è maggiormente compatibile con una sovrapposizione dell’edificio del 1965 al solo edificio principale oggi esistente (e non a quest’ultimo, più i due corpi aggiunti)".

Lo stesso ricorrente, a proposito della bontà delle riprese aeree in argomento, per contestare le conclusioni del Giudice di prime cure, ammette che: "le differenze percepite de visu dal giudice di prima istanza sono esclusivamente da attribuire alla circostanza che l’immobile è stato ripreso da angolazioni differenti, stante che le riprese aeree sono state effettuate evidentemente a distanza di circa 40 anni l’una dall’altra, con quote di sorvolo diverse che hanno inquadrato lo stesso oggetto", il ché, a parere del Collegio, equivale ad ammettere la scarsa attendibilità della prova in argomento ai fini che qui interessano.

Di contro, va evidenziato che, a giudizio del Collegio, dall’ordinanza n. 145 del 3 ottobre 2005 del Comune di Bagheria, versata in atti dall’Avvocatura dello Stato, risulta chiaramente che i due corpi aggiunti sono stati realizzati in esecuzione dei lavori assentiti con concessione edilizia n. 34/02 del 6 giugno 2002, ma in difformità da quest’ultima.

Per i motivi esposti, si ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna D’An.Fr. a rifondere all’Assessorato per i Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti, da distrarsi in favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, distrattaria per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011.

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