T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti, padre e figlio, premesso di costituire parte di nucleo familiare assegnatario di alloggio del c.d. "progetto C.A.S.E.", hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Struttura commissariale ha ritenuto di escludere dalla composizione di tale nucleo (con conseguenti ripercussioni sulla dimensione dell’alloggio da assegnare rispetto alle esigenze dei residui componenti), il ricorrente G.C. in quanto costui, studente universitario a Roma ed ivi titolare di contratto di locazione di durata triennale, non soddisferebbe il requisito della stabile dimora nella città di L’Aquila di cui all’OPCM 15 settembre 2009 n. 3806.

Deducendo violazione della predetta OPCM nonché vari profili di eccesso di potere hanno quindi chiesto l’annullamento dell’atto impugnato.

Per il Commissario resistente si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha tra l’altro depositato il "rapporto circostanziato" della Struttura per la Gestione dell’Emergenza (SGE).

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

Tenuto conto che l’OPCM fissa quale requisito di assegnazione la "residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossà nel comune di L’Aquila" alla data del 6 aprile 2009, va precisato che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7730), mentre d’altra parte il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia (Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2006, n. 24284).

Considerato che il predetto ricorrente aveva (alla data del 6 aprile 2009) la residenza anagrafica in L’Aquila, circostanza che di per sé fa presumerne la coincidenza con la dimora abituale, sarebbe stato necessario che le conclusioni a cui è pervenuta la Struttura fossero confortate da elementi di prova idonei a superare tale presunzione ed a dimostrare, quindi, l’abituale e volontaria dimora in Roma.

Sono a tal fine palesemente inidonei gli elementi adotti, quali l’iscrizione in facoltà universitaria e la detenzione di alloggio in quella città, circostanze peraltro già sussistenti e note (in quanto ritualmente dichiarate) alla struttura commissariale all’atto di assegnazione e senza che sul ripensamento sia stata fornita una qualche motivazione. Già la relativa vicinanza tra le due città è tale da permettere agevoli rientri in famiglia anche durante i periodi di normale attività accademica. E’ d’altra parte notorio come l’attività universitaria sia caratterizzata da lunghi periodi (natalizio, estivo) di pausa, che consentono -anche senza considerare la concreta articolazione dei tempi in cui la presenza dello studente sia utile o indispensabile in sede- il mantenimento di rapporti continuativi con la famiglia e con l’ambiente di provenienza, e quindi frequenti rientri nella città di origine in cui si mantengono relazioni umane, rapporti sociali e dove si progetta magari di avviare la futura attività professionale.

Già tali profili lasciano percepire la manifesta irragionevolezza del provvedimento nella misura in cui pretende di supporre in capo ad uno studente universitario fuori sede il definitivo trasferimento del centro dei propri interessi sociali ed affettivi sulla base di elementi estrinseci, così prescindendo del tutto dall’elemento soggettivo che caratterizza le nozioni di residenza e domicilio, in alcun modo indagato e tantomeno considerato.

Sotto altro profilo l’ufficio non ha in alcun modo valutato, mancando sul punto una pur minima motivazione, circostanze di fatto che risultavano acquisite al procedimento e di per sé idonee a confortare la presunzione scaturente dall’iscrizione nei registri anagrafici del comune di L’Aquila e comunque tali da depotenziare i flebili elementi posti a fondamento del provvedimento.

Si tratta dell’abbonamento mensile per l’autobus; delle caratteristiche dell’alloggio romano risultanti dal contratto (due soli vani con servizi, in coabitazione con altro studente fuori sede), tali da farne desumere l’inidoneità ad uno stabile insediamento; del mancato possesso di redditi propri, di per sé indicativo della permanenza di una stabile relazione con la famiglia, ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il contratto di locazione è stato stipulato dal padre; dal mantenimento in L’Aquila degli effetti personali.

Mentre deve quindi constatarsi che la frequenza universitaria non coinvolge l’intera sfera di relazioni della persona, che perciò può mantenere le sue abituali relazioni nella città di origine, correttamente, peraltro, parte ricorrente mette in rilievo che si tratterebbe comunque di un allontanamento temporaneo, destinato ad esaurirsi con il conseguimento del diploma di laurea o con l’abbandono degli studi, per cui la privazione dello spazio abitativo nell’alloggio assegnato finisce per impedire qualunque possibilità di rientro definitivo.

Il provvedimento è pertanto fondato su elementi di per sé inidonei a dimostrare il mancato possesso del requisito della residenza in L’Aquila e su un’istruttoria sommaria e lacunosa, e quindi manifestamente illegittimo e va perciò annullato.

Il contesto postsisma in cui la vicenda si colloca induce alla compensazione delle spese di giudizio. Va tuttavia disposta la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Dispone la compensazione delle spese di giudizio e la ripetizione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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