Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-04-2011, n. 16664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. A.G., con dichiarazione presentata in data 4/01/2011 presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 13/12/2010 dal Tribunale del Riesame di Messina, riservando i motivi al difensore. Tuttavia, i suddetti motivi non sono mai stati presentati. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile ex combinato disposto dell’art. 591, comma 1, lett. c) e art. 582 c.p.p. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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