T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2388 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso – volto a censurare i provvedimenti in epigrafe relativi alla menzionata procedura concorsuale ed in relazione alla quale con atto del 23.8.2005 prot. N. 849 le veniva comunicato la mancata ammissione alle prove successive non avendo il suo elaborato scritto, valutato 18/30 dalla commissione, superato il limite minimo di 21/30 – è irricevibile per le ragioni che di seguito si espongono ed in ordine alle quali, come da verbale, risulta sviluppato il contraddittorio nel corso dell’Udienza Pubblica in cui lo stesso è stato posto in decisione ex art. 73 c.p.a.

Ed, invero, emerge dalla documentazione in atti, e prim’ancora per stessa ammissione di parte, che l’interessata ha ricevuto notifica del provvedimento di esclusione con la citata nota del 23.8.2005 mentre il ricorso risulta notificato solo in data 8.5.2006, ampiamente decorsi i prescritti termini decadenziali.

La difesa attorea giustifica la palese tardività sia alla luce della circostanza fattuale per cui solo in data 7.3.2006, ed all’esito del relativo contenzioso, vi è stato accesso ai documenti amministrativi posti a corredo del contestato provvedimento; sia, sul piano giuridico, in considerazione della necessità di operare una lettura correttiva e sostanzialistica del concetto di conoscenza/conoscibilità del provvedimento impugnato, quale dies a quo di decorrenza del termina decadenziale, in ragione della essenzialità, ai fini di una consapevole impugnativa, dell’intero apparato motivazione posto a fondamento della contestata azione amministrativa.

In senso contrario alla pur suggestiva prospettazione di parte ricorrente, s’osserva, da un lato, che nel caso di bocciatura nelle prove scritte e conseguente non ammissione alle prove orali, si verifica nei confronti del candidato un arresto del procedimento concorsuale e la sua definitiva esclusione, sicchè la lesione è immediata e lo svolgimento ulteriore del concorso rimane indifferente per il candidato che non si opponga alla determinazione negativa con l’impugnazione in sede giurisdizionale nei termini di decadenza; dall’altro e soprattutto ai fini che qui rilevano, va ribadito il principio di diritto per cui il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, determinando l’arresto procedimentale, va immediatamente impugnato, salva la proposizione di motivi aggiunti all’asserita successiva conoscenza delle cause di estromissione, onde consentire – nel rispetto del termine decadenziale posto a fondamento del principiovalore della certezze dei rapporti amministrativi e potenzialmente messo a repentaglio da una lettura che, valorizzando oltre modo l’accesso ai documenti amministrativi, protragga indefinitamente lo stato di incertezza delle relazioni con la P.A. dilatando a dismisura l’arco temporale di censurabilità delle sue statuizioni – all’interessato di assumere quella posizione differenziata e qualificata indispensabile a sorreggere la legittimazione all’odierna impugnativa avverso gli esiti del concorso.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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