Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16812 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e, in subordine, per il suo accoglimento.
Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Asti, A.A.M. esponeva di aver prestato servizio in qualità di segretario comunale nella segreteria convenzionata di alcuni Comuni dell’area piemontese e, in qualità di supplente continuativa, presso il Comune di Santo Stefano Belbo. Essendo transitata nei ruoli dell’INPS dall’1.10.98, chiedeva che nell’assegno ad personam pensionabile a lei corrisposto fino a riassorbimento, pari alla differenza tra il più favorevole trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica nell’amministrazione ricevente, fosse ricompresa anche l’indennità di supplenza percepita presso detto comune.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla dipendente, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’impugnazione e con sentenza non definitiva del 28.6.07 dichiarava il diritto dell’appellante a percepire l’equivalente dell’indennità fino al momento del successivo assorbimento della stessa nel trattamento stipendiale in forza degli aumenti contrattuali.

Nel merito rilevava che il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18 prevede il mantenimento a titolo di assegno ad personam del trattamento economico pensionabile, determinato in base alla L. 8 agosto 1995, n. 355, art. 2, comma 9, della e, quindi, alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 ivi richiamato, alla luce del quale è pensionabile anche l’indennità in questione, costituente voce retributiva dotata del carattere di fissità e continuità.

Successivamente con sentenza definitiva del 29.10.07 la Corte determinava il credito dell’attrice per tale titolo in Euro 48.702, 25 e condannava l’INPS a correspondere la somma in questione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS, cui rispondeva A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

4.- Con il ricorso l’INPS chiede la cassazione della sentenza non definitiva n. 895/2007 depositata il 19.7.07 e della sentenza definitiva n. 1162/2007 depositata il 29.10.07), pronunziate dalla Corte d’appello di Torino sull’impugnazione della dipendente A..

Nonostante il ricorso in chiusura preannunzi il deposito di "copia autentica delle sentenze impugnate", risulta depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, solo la sentenza definitiva e non anche la precedente non definitiva.

5.- La giurisprudenza di legittimità ritiene che copia autentica della sentenza impugnata debba essere depositata, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorchè l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non consideri espressamente tale ipotesi, di modo che, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest’ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso va, limitatamente a questa, dichiarato improcedibile (v. tra le tante Cass. 9.7.08 n. 18844).

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso proposto contro la sentenza non definitiva deve essere dichiarato improcedibile.

6.- L’improcedibilità del ricorso non si estende all’impugnazione contro la sentenza definitiva, la quale è formalmente autonoma.

La seconda sentenza ha per oggetto la quantificazione del credito della dipendente, come effettuata in conseguenza della decisione in diritto adottata dalla Corte d’appello con la prima pronunzia; la quantificazione potrebbe, dunque, cadere solo ove venissero accolte le censure mosse alla prima sentenza.

L’improcedibilità della prima impugnazione impedisce, tuttavia, di esaminare le censure proposte contro la sentenza non definitiva e di verificare se sono corretti i presupposti di diritto in base ai quali è stata adottata la seconda sentenza. In sostanza il ricorso contro la sentenza definitiva è privo di motivi e, di conseguenza, è da ritenere inammissibile.

7.- In conclusione, va dichiarato improcedibile il ricorso proposto contro la sentenza non definitiva ed inammissibile quello proposto contro la sentenza definitiva.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

– dichiara improcedibile il ricorso proposto contro la sentenza non definitiva ed inammissibile quello contro la sentenza definitiva;

– condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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